Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Consultazione dati catastali gratuita per proprietari, diramata circolare

di Saverio Fossati*
Catasto rapido e gratuito. La consultazione delle banche dati catastali, che ormai da agosto 2016 è garantita a tutti i contribuenti, preme all´agenzia delle Entrate. E, pur avendo assolto gli obblighi normativo-attuativi con il provvedimento del 2 agosto 2016, ieri è stata diramata la circolare 3/E per chiarire gli aspetti applicativi e i casi specifici.
L´accesso, spiegano le Entrate, è garantito online alle persone fisiche abilitate a Fisconline o Entratel: una volta inserito il proprio codice fiscale è possibile consultare le visure e le mappe catastali degli immobili di cui si è proprietari o su cui si vantano diritti reali. I soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti pubblici o privati, associazioni), sempre se registrate ai servizi telematici dell´Agenzia, possono accedere alle informazioni tramite i soggetti incaricati, abilitati dal proprio gestore.
Si possono ottenere visure attutali o "storiche", della mappa e anche della planimetria, trascrizioni e iscrizioni (e relativi atti).
La circolare richiama l´attenzione sul fatto che i dati disponibili siano stati inseriti dopo l´automazione delle Conservatorie. Non si troveranno neppure gli immobili identificati con codici diversi da quelli attuali (magari perché sono cambiati nel tempo, come può accadere a volte) o se i codici fiscali di richiedente e intestatario non coincidono.
La consultazione gratuita è possibile anche presso gli uffici ma occorre presentare un documento d´identità valido.
Per minori, interdetti o inabilitati la richiesta può essere fatta dal rappresentante legale (a partire dai genitori). Per le persone non fisiche si deve presentare il legale rappresentante o «altro rappresentante organicamente riferibile all´ente».
Le Entrate chiariscono poi la situazione dei beni in comunione legale quando però negli atti è intervenuto un solo coniuge: anche in questi casi ispezioni e visura potranno comunque essere fatte senza pagare tributi. Le stesse regole valgono in casi di «unioni civili» o in quelli di chi, avendo sottoscritto un «contratto di convivenza», ha scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Escluso dalla consultazione gratuita, invece, il «creditore ipotecario» perché non è titolare di diritto reale di proprietà o di altri diritti reali. Mentre il richiedente potrà liberamente (e gratuitamente) consultare le ipoteche iscritte a suo carico.
Da ultimo, conclude l´Agenzia, per le efettuare richieste di ispezione e di visura "personali" sono in corso di predisposizione speciali modelli che saranno resi disponibili nel sito internet dell´Agenzia e presso gli Uffici; rimane ferma la necessità, per gli Uffici, di conservare la documentazione prodotta a corredo delle richieste .
*pubblicato su Sole24Ore 26.3.17

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Il cittadino straniero "affidato" e la conversione...
La sfida di Goffredo alla Casta forense: "Tutti a ...

Cerca nel sito