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Consulta: province possono irrogare sanzioni di competenza regioni codice ambiente

Con Ordinanza n. 33/2016, depositata il 17/02/2016 e pubblicata nella G.U. 24/2/2016, la Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell´art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 11 - nella parte in cui attribuisce alle Province il compito di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione previste dal Codice dell´ambiente - sollevata in riferimento all´art. 117, commi secondo, lett. s ) ed l ), e terzo, Cost.
Innanzitutto è inconferente il riferimento alle norme costituzionali richiamate nelle lettere s ) ed l ) indicate. Il giudice rimettente, per ottenere un avallo interpretativo che superi le divergenze della giurisprudenza di merito, si è limitato a indicare le norme censurate e a raffrontarle con quelle invocate come parametri, senza tuttavia argomentare le ragioni del supposto contrasto delle une con le altre. Analoga carenza argomentativa ha riguardato la asserita violazione della competenza concorrente, dal momento che non si è indicata né la materia di cui trattasi, né le ragioni per cui essa sarebbe violata. Infine non si è effettuata una corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nella specie tanto più necessaria in quanto il giudizio di legittimità costituzionale non può risolversi in un mero confronto binario tra norme, non prevedendo più esplicitamente quella interposta che i soggetti titolari del potere di irrogare le sanzioni amministrative in questione (le Regioni) possano delegarlo ad altri.
Sull´inammissibilità della questione che sia stata sollevata senza alcuna argomentazione che illustri le ragioni di contrasto tra la disposizione censurata e gli invocati parametri costituzionali, non essendo sufficiente l´indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell´una rispetto al contenuto precettivo dell´altra, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 120/2015 e 236/2011; nonché le citate ordinanze nn. 26/2012, 321/2010 e 181/ 2009. Sull´inammissibilità della questione che risulti carente sotto il profilo della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, poiché ciò compromette l´iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata censura v., ex plurimis , la citata sentenza n. 18/2015 e le citate ordinanze n. 209/2015 e 115/2015. Sull´inammissibilità della questione impropriamente diretta a ottenere un avallo della interpretazione già ritenuta incostituzionale dal giudice rimettente, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 198/2013 e 322/2010.
In allegato Ordinanza

 

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