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Consulta: docenti di ruolo possono partecipare a concorsi, illegittimi divieto di "buonascuola"

Una sentenza storica, che apre una autentica voragine in uno dei capisaldi di buonascuola, la legge varata dal precedente governo di Matteo Renzi. Illegittimo ed incompatibile con la Costituzione della Repubblica impedire al personale docente già assunto a tempo indeterminato la partecipazione ad ulteriori concorsi. Un appunto, questo, in ordine al quale anche la redazione del nostro portale aveva sostenuto, sotto il profilo giuridico, la insostenibilità della norma recante il predetto divieto. In attesa di pubblicare per intero la sentenza, pubblichiamo una ricostruzione efficacissima elaborata in queste ore dalla redazione scuola di repubblica.it
Non c´è pace per la Buona Scuola. La riforma voluta dal governo Renzi che doveva servire a stabilizzare i precari storici della scuola ma anche a portare in classe una nuova generazione di maestri e professori sempre più preparati e motivati, ha ricevuto una sonora bocciatura da parte dei giudici della Consulta nella parte almeno in cui esclude i docenti già assunti a tempo indeterminato dalla partecipazione a nuovi concorsi pubblici.
Il verdetto della Consulta
«La Corte costituzionale - si legge nel comunicato emesso dalla Consulta - ha dichiarato illegittima la disposizione dell´articolo 1, comma 110, della legge di riforma della scuola 107 e di conseguenza dell´articolo 17, terzo comma, del successivo decreto legislativo 59, là dove escludono dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali». Relatore della sentenza numero 251 depositata oggi è l´ex presidente del Consiglio Giuliano Amato. La pronuncia, spiega Palazzo della Consulta, «è destinata ad applicarsi anche alle prossime procedure concorsuali di reclutamento dei docenti». A sollevare le questioni di legittimità era stato, con due distinte ordinanze, il Tar del Lazio.
Discriminati rispetto a supplenti e docenti delle scuole private
La sentenza dei giudici costituzionali si fonda sulla motivazione di una duplice disparità di trattamento dei docenti di ruolo sia rispetto ai supplenti che rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato nelle scuole private. «Il diritto di partecipare al concorso pubblico - scrivono i giudici costituzionali - è condizionato alla circostanza, invero "eccentrica" rispetto all´obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità, che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale. Di contro, un´analoga preclusione non è prevista per i docenti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione». L´esclusione dai concorsi dei docenti già in ruolo non è giustificabile neanche in relazione alla finalità di assorbire il precariato, che «risulta contraddetta proprio dall´inesistenza di un´analoga preclusione per i docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria», nonché per coloro che, in possesso delle necessarie abilitazioni, già abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Miur o di altre amministrazioni.
Il merito tradito dalla Buona Scuola
Inoltre, la preclusione imposta ai docenti di ruolo «può rivelarsi ininfluente ai fini dell´obiettivo asseritamente perseguito, non arrecando alcun sostanziale vantaggio in termini di migliore allocazione delle risorse lavorative», rileva la Consulta, dato che «l´accesso ai concorsi dei docenti con contratto a tempo indeterminato darebbe luogo, nel caso di esito favorevole, all´assunzione degli stessi nella nuova posizione, con conseguente scopertura della posizione precedentemente ricoperta, che potrebbe, quindi, essere successivamente assegnata ad altri». Per queste ragioni, «nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso», la norma contenuta nella riforma Buona scuola «confligge» con diversi articoli della Costituzione: «Il merito costituisce il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente», ricordano i giudici costituzionali, e tale preclusione «contraddice tale finalità, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell´accesso».
FONTE: Repubblica.It

 

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