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Consulta: diniego ammissione gratuito patrocinio, istanza può proporsi a magistrato competente

La Corte Costituzionale, con Ordinanza 1 giugno 2016, n. 128, ha stabilito che ha natura giurisdizionale il procedimento avviato ex art. 126, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui in caso di declaratoria di inammissibilità o di diniego di ammissione al gratuito patrocinio l´istanza può essere proposta al magistrato competente per il giudizio. Infatti, nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l´accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione.
La questione di legittimità costituzionale dell´art. 119, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui stabilisce che gli enti e le associazioni, al fine di poter conseguire il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non debbano esercitare "attività economica", è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto il remittente ha omesso di scrutinare anche gli altri presupposti di applicazione della disposizione denunciata.
Ordinanza allegata

 

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