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Consiglio Stato su durc: inammissibili regolarizzazioni postume, necessaria regolarità per intera durata rapporto

L´Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con Sentenza 25/5/2016 n. 210, si è pronunciata in materia di Durc nelle gare pubbliche, dichiarando:
-che il documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) ha natura di dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso;
-che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l´accertamento circa la regolarità del d.u.r.c., quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara; ed invero, in materia di contratti pubblici, il d.u.r.c. viene in rilievo non in via principale, ma in qualità di presupposto di legittimità di un provvedimento amministrativo adottato dalla stazione appaltante;
-che anche dopo l´entrata in vigore dell´art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l´impresa essere in regola con l´assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell´offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell´obbligazione contributiva;
-che l´istituto dell´invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di d.u.r.c. negativo), già previsto dall´art. 7, comma 3, d.m. 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall´art. 31, comma 8, d.l. n. 69 del 2013, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al d.u.r.c. chiesto dall´impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità della auto dichiarazione resa ai sensi dell´art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d´appalto.
Sentenza allegata

 

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