Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Consiglio Forense precisa obblighi difensore di ufficio

Il difensore d´ufficio è tenuto ad assolvere l´incarico con diligenza e sollecitudine e, nell´ipotesi di impedimento alla partecipazione a singole attività processuali, è tenuto a darne tempestiva e motivate comunicazione all´Autorità procedente, ovvero ad indicare nella difesa un collega, a pena di sanzione disciplinare.
Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), con la sentenza del 24 settembre 2015, n. 1391, pubblicata il 18 maggio 2016.
Con la Sentenza in commento, accogliendo parzialmente il rimedio, il Consiglio ha affermato che, in ordine alla difesa d´ufficio, il difensore d´ufficio debba assolvere l´incarico con diligenza e sollecitudine e, nell´ipotesi di impedimento – come nel caso di specie – alla partecipazione a singole attività processuali, è tenuto a darne tempestiva e motivate comunicazione all´Autorità
procedente, ovvero ad indicare della difesa un collega.
Pertanto, viene meno al dovere di diligenza di cui all´art. 38 CDF, nonchè agli obblighi del difensore di ufficio, fra cui quello di presenziare alle udienze, di motivare le eventuali assenze, di farsi sostituire quando ne ricorrano i presupposti, il professionista che, nella suddetta qualità, ometta di presenziare all´udienza penale, sia di verificare quanto ivi accaduto, trascurando ingiustificatamente il procedimento.
Venendo quindi alla specifica questione ad esso prospettata, ha rilevato il Consiglio che l´avv. D.C. non aveva offerto al CdO di Milano chiarimenti in ordine alle violazioni riscontrate. Ora, il disposto dell´art. 24 CDF, secondo capoverso, non sanziona comeillecito disciplinare la mancata risposta dell´avvocato alla richiesta del COA di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.
Infatti, l´istruzione predibattimentale non costituisce una fase precedente ed esterna al procedimento nella quale l´avvocato sia tenuto a dare sollecita risposta a richieste di chiarimenti in ordine a fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, posto che così intesa la suddetta norma deontologica contrasterebbe con la regola basilare del "nemo tenetur contra se detegere", che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, in virtù del quale è consentito all´avvocato non fornire i chiarimenti che ritenga contrastanti con i suoi interessi difensivi, diritto che, per il suo rango costituzionale, prevale anche su quello del COA ad un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Sentenza allegata

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Falcone: Nel Pantheon di San Domenico commemorazio...
Lavoratore "isolato": deve essere risarcito il dan...

Cerca nel sito