Nell´ipotesi di confisca disposta ai sensi dell´art. 2 della Legge n. 575/1965, fino all´adozione del provvedimento di destinazione finale del bene confiscato, è da considerare illegittimo l´esercizio del potere di rilascio di un immobile in presenza di un contratto di locazione stipulato con l´amministrazione giudiziaria ed in difetto di inadempimento agli obblighi gravanti sul conduttore, mentre, una volta intervenuto detto provvedimento, viene meno il titolo del locatario acchè il contratto di locazione persista. Anteriormente alla destinazione finale non è incompatibile, quindi, l´ordinaria locazione del bene a titolo oneroso (redditizio per la gestione pubblica), ma tale condizione viene meno con il provvedimento di destinazione speciale del bene, con conseguente suo trasferimento al regime pubblicistico (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, n. 7458/2006).
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