Nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti dedotti a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal Giudice in relazione alle originarie censure (D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto, Venezia, sez. III, n. 204/2015).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3044 del 2015, proposto dalla signora K.S., rappresentata e difesa dall´avv. Marco Marchi, con domicilio eletto presso lo studio dell´avv. Elisabetta Nardone in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92;
contro
Comune di Revine Lago, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Pierpaolo Agostinelli e Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso lo studio di quest´ultimo in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 13;
nei confronti di
M.C., rappresentato e difeso dall´avv. Paolo Migliaccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Cosseria n. 5; B.B. ed altri, tutti non costituiti; Commissione elettorale centrale del Comune di Revine Lago, in persona del presidente p.t., non costituita; U.T.G. - Prefettura di Treviso, in persona del Prefetto in carica, non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE III n. 00204/2015, resa tra le parti, concernente le operazioni elettorali e lo scrutinio delle schede relative alle elezioni del sindaco e dei consiglieri del comune di Revine Lago - 26/05 e 9/06/2015
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Revine Lago e di M.C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell´udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Florian su delega dell´avv. Marco Marchi, Ettore Mario Verino e Paolo Migliaccio;
Svolgimento del processo
1.- In data 25 maggio 2014 si svolgevano nel comune di Revine Lago, con popolazione di poco superiore ai 2000 abitanti, le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.
Alla competizione elettorale partecipavano due liste civiche, la lista "Cittadini di Revine Lago insieme per un bel Comune" capeggiata dalla signora M.C., e la lista "Progetto Revine Lago", che aveva quale proprio candidato sindaco il sig. C.M., vicesindaco uscente.
All´esito dello spoglio delle schede elettorali ai due candidati sindaci venivano attribuiti gli stessi voti, rendendosi necessario il turno di ballottaggio, tenutosi in data 8 giugno 2014, che si concludeva con la vittoria della signora M.C..
1b.- Avverso l´atto di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale del 9.6.2014, il signor C.M. proponeva ricorso al T.A.R. per il Veneto.
Il ricorrente assumeva che, durante lo scrutinio, nella sezione n. 1 era stata dichiarata valida una scheda a favore della controinteressata M.C. che presentava un evidente segno di riconoscimento (tratto di penna ondiforme posto al di sotto della dicitura "candidato alla carica di sindaco"), mentre nella sezione n. 2 era stata ritenuta nulla una scheda votata a proprio favore, che presentava nel riquadro della lista "Progetto Revine Lago" la scritta "si ok".
Il ricorrente aggiungeva, inoltre, che la decisione di attribuire il voto espresso nella scheda contestata al candidato sindaco M.C. (sezione n. 1) sarebbe stata presa congiuntamente dai presidenti delle sezioni n. 1 e 2 nella fase finale delle operazioni di scrutinio e ad esiti della votazione informalmente acquisiti.
Il T.A.R. disponeva l´acquisizione da parte della Prefettura di Treviso delle schede in contestazione.
In sede istruttoria, oltre a rinvenire le due schede contestate, veniva individuata un´ulteriore scheda, votata a favore della controinteressata poi eletta, contenente il crocesegno sul simbolo della lista e la scritta, nella riga destinata alla preferenza, "Grillo Velina" che risultava essere il nominativo di una elettrice. Per tale sviluppo il signor M. proponeva motivi aggiunti al ricorso.
Il T.A.R., con sentenza n. 204 del 9 febbraio 2015, ha respinto il ricorso ed ha dichiarato i motivi aggiunti irricevibili per tardività, in quanto proposti oltre il termine di decadenza decorrente dalla proclamazione degli eletti e riguardanti vizi emersi nel corso delle verifiche istruttorie non oggetto delle originarie e tempestive doglianze.
Avverso la sentenza la signora K.S., in qualità di elettrice del comune di Revine Lago, ha proposto appello.
Si sono costituiti in giudizio la signora M.C., la signora D.C. e il signor B.B. che hanno chiesto di respingere l´appello e per l´effetto di confermare la sentenza del T.A.R. n. 204/2015.
1c.- Con memoria depositata presso la segreteria di questa Sezione in data 17 ottobre 2015, il comune di Revine Lago ha fatto presente che il candidato sindaco non eletto signor C.M., con atto protocollato dal Comune il 4 giugno 2015, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, e il consiglio comunale, con delibera del 15 giugno 2015, lo ha surrogato nella carica.
Esistendo, ad avviso del Comune, un nesso indissolubile tra la carica di consigliere comunale e di sindaco, trattandosi di consigliere di minoranza già candidato alla carica di sindaco, le sue dimissioni renderebbero inutile qualsiasi modificazione dei risultati elettorali.
Da qui, ad avviso del Comune, l´inammissibilità o improcedibilità dell´attuale appello, per sopravvenuta carenza d´interesse.
Alle stesse conclusioni sono pervenuti i controinteressati signori M.C., D.C. e B.B., con memoria depositata presso la segreteria di questa Sezione in data 17 ottobre 2015.
All´udienza pubblica del 5 novembre 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
2.- Occorre, preliminarmente, esaminare le eccezioni da ultimo presentate dal Comune di Revine Lago e dai controinteressati signori M.C., D.C. e B.B., circa l´improcedibilità dell´appello, per sopravvenuta carenza di interesse dell´appellante ad ottenere una sentenza favorevole, essendo nel frattempo intervenute le dimissioni dalla carica di consigliere comunale del signor C.M., candidato alla carica di sindaco nelle elezioni tenutesi il 25 maggio 2014 per il rinnovo del consiglio comunale.
2b.- L´eccezione non può essere condivisa, atteso che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse deve essere oggetto di accertamento particolarmente rigoroso, onde evitare che dia luogo ad un sostanziale diniego di giustizia e quindi alla violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113.
Essa ricorre tutte le volte in cui si verifica una modificazione della situazione di fatto o di diritto, tale da comportare per il ricorrente l´inutilità dell´eventuale sentenza di accoglimento del ricorso per non essere più configurabile, in capo ad esso, un interesse anche solo strumentale o morale alla decisione, ovvero ancora quando sia stato adottato un provvedimento idoneo a ridefinire l´assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, rende tuttavia certa e definitiva l´inutilità della sentenza (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1501; sez. V, 9 marzo 2015, n. 1167).
Nel caso di specie, non sussistono le condizioni che renderebbero l´eventuale decisione del ricorso in trattazione inutiliter data, atteso che una eventuale decisione favorevole alle tesi della parte appellante, avrebbe conseguenze rilevanti, sia sulla composizione del consiglio comunale, quanto al numero e alla distribuzione dei seggi, sia in ordine alle conseguenze delle dimissioni del signor C.M. che, se eletto alla carica di sindaco, determinerebbero oltre alla cessazione dalla carica dello stesso, anche la cessazione dell´intero consiglio comunale, con la conseguente necessità di indire nuove elezioni per un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale.
3.- Con il primo motivo di censura l´appellante lamenta l´erroneità della sentenza di primo grado, laddove il T.A.R. ha ritenuto irricevibili i motivi aggiunti al ricorso originario, proposti a seguito delle risultanze della verificazione istruttoria del 19 novembre 2014.
3b.- Al riguardo non vi è motivo per discostarsi da quanto evidenziato dal primo giudice.
L´ulteriore scheda rinvenuta in sede istruttoria recante la sottoscrizione dell´elettrice "Grillo Velina", non era stata oggetto, infatti, del ricorso originario, con conseguente intempestività delle relative censure che non possono essere considerate "naturali esplicitazioni o integrazioni" di quelle originarie.
Il principio d´inammissibilità della proposizione di motivi aggiunti nel giudizio elettorale va contemperato, invero, con il principio del diritto alla tutela giurisdizionale richiamato dall´appellante e delineato dall´art. 24 della Costituzione, ma con i motivi aggiunti, in sede di giudizio elettorale, è solo possibile articolare meglio o integrare motivi già dedotti, ma non si può ampliare l´oggetto del giudizio, introducendo censure del tutto autonome e nuove, per il fatto che l´interessato non abbia avuto conoscenza di taluni atti o documenti.
Nel giudizio elettorale sono inammissibili, dunque, i motivi aggiunti dedotti, come nel caso di specie, a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure (Consiglio di Stato sez. V, 10 settembre 2014 n. 4589).
4.- Con il secondo motivo, l´appellante lamenta la mancata assegnazione al candidato sindaco sig. C.M. del voto espresso nella seconda sezione con la scheda elettorale recante la scritta "si ok".
Il T.A.R. ha escluso l´attribuibilità del voto al sig. M. in quanto la scheda risultava priva del crocesegno e recava la dicitura "si ok", ritenendo tale espressione un segno di riconoscimento.
Con la decisione impugnata il Tribunale non si è pronunciato su di un profilo che non gli era stato devoluto, ma ha esplicitato i motivi per cui la scheda era da annullare, in presenza di una espressione non solo inutile e sovrabbondate, ma tale da rendere obiettivamente riconoscibile il voto.
La tesi risulta pienamente condivisibile, poichè il voto, per come espresso, non può che essere nullo, atteso che il principio della salvaguardia della validità del voto di lista o di preferenza contenuto in una scheda, che deve essere ammesso tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell´elettore (c.d. univocità del voto), trova un limite non solo nei casi classici di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione ma, anche, di schede che, come nel caso di specie, presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l´elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (cfr. articoli 64 e 69 Testo unico n. 570/1960).
5.- Con il terzo motivo di censura, l´appellante lamenta l´erroneità della sentenza laddove i giudici di prime cure hanno confermato la validità della scheda con voto attribuito al candidato sindaco signora M.C., recante una sottolineatura sopra la dicitura "candidato alla carica di sindaco".
La censura è infondata, atteso che il tratto di penna presente sulla scheda risulta manifestamente superfluo ai fini dell´espressione del voto, ma non può ragionevolmente ritenersi un segno volontario di riconoscimento, così da condurre all´annullamento della scheda.
Nel caso di specie sussistono, invero, le condizioni per appellarsi al noto principio del "favor voti", in base al quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere quale sia la effettiva volontà dell´elettore, fermo restando che la nullità del voto si verifica solo quando dall´esame obiettivo della scheda emerge che i segni e le incertezze grafiche apposti conducono a ritenere che l´irregolare compilazione sia preordinata al riconoscimento dell´autore (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2015, n. 1376).
6.- Con il quarto motivo di censura l´appellante lamenta la violazione dell´art. 54 commi 1 e 2 e dell´art. 67 del D.P.R. n. 570 del 1960.
Egli sostiene che su tale censura (oggetto del secondo motivo di ricorso) il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi, ritiene che la decisione assunta dall´adunanza dei presidenti dei seggi di attribuire alla candidata il voto contenuto nella scheda contestata sarebbe illegittima, in quanto, ai sensi dell´art. 54 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 570 del 1960, le decisioni sulla nullità dei voti competono in via esclusiva al presidente della sezione (sentiti obbligatoriamente gli scrutatori) senza che vi sia la possibilità di acquisire pareri esterni o far partecipare altri alla decisione.
6b.- Orbene, nel caso di specie non risulta essersi concretizzata alcuna violazione della norma invocata, che dispone, genericamente, che il presidente della sezione elettorale, udito il parere degli scrutatori, decide in ordine ai reclami anche orali e alle contestazioni e nullità dei voti.
Peraltro, nella sala della votazione possono essere ammessi, poi, oltre agli elettori interessati al voto nella sezione, agli ufficiali di polizia giudiziaria, agli agenti della forza pubblica che li assistono e agli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di reclami, anche tutte quelle persone che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali (cfr. art. 38, comma 1 e art. 46 2, 3 e 4 comma T.U. n. 570/1960).
E in tale ultima previsione è da ritenere che possano rientrare i presidenti delle altre sezioni elettorali presenti nella struttura, la cui eventuale consultazione, così come la consultazione anche telefonica con esperti dell´ufficio elettorale della Prefettura, non contrasta con alcuna norma, fermo restando che in ordine alle contestazioni sulla validità del voto, sollevate in sede di scrutinio, a rilevare sono le determinazioni assunte dal presidente del seggio, sentiti gli scrutatori.
Giova soggiungere, inoltre, che in ordine alle contestazioni e alla nullità dei voti, la decisione del presidente del seggio è definita dalla legge "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni e, in generale, sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, è riservato, in modo assorbente, al giudice amministrativo, che, nel caso di specie, si è ritualmente espresso.
Conclusivamente l´appello è infondato e va respinto.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di Euro 2.000,00 (duemila/00) da dividersi in parte uguali in favore del Comune di Revine Lago e della signora M.C., appellati e costituiti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull´appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in misura di E. 2000,00 da dividersi in parti uguali in favore del Comune di Revine Lago e della signora M.C., costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l´intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore
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