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Condono edilizio e distanze tra costruzioni, SC: tutela ripristinatoria comunque esperibile

"In tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell´art. 873 c.c., il condono edilizio, esplicando i suoi effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore, non ha incidenza nei rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall´art. 872 c.c. per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici".
Lo ha affermato la II Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18244/2016, depositata il 16/9/2016.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Sezione ha altresì precisato che nel caso in cui "i regolamenti edilizi comunali stabiliscano una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, detta prescrizione deve intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi, della operatività del criterio cosiddetto della prevenzione".

 

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