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Concorsi: che succede se la postazione PC assegnata al candidato non funziona? In punto la decisione del TAR LAZIO

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Con sentenza n. 11884 del 7 dicembre 2018, il TAR Lazio, questa volta, si è occupato di concorsi ed, in particolare, di malfunzionamento della postazione PC assegnata ad una concorrente durante lo svolgimento della prova. Che succede in tali casi?

Vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

La ricorrente ha presentato domanda per partecipare ad un concorso indetto su base nazionale per l'ammissione ad un corso di specializzazione. La prova:

  • si sarebbe svolta in modalità informatica, a mezzo di computer in posizione dedicata per ciascun candidato;
  • avrebbe avuto durata di 210 minuti;
  • avrebbe avuto inizio alle ore 14.00.

Giunto il giorno stabilito per lo svolgimento della prova, la ricorrente, dopo la identificazione, ha raggiunto la postazione assegnatale. Senonché, nel corso dello svolgimento della suddetta prova e verso il termine della stessa, si è verificato un malfunzionamento al PC assegnato all'interessata. La responsabile d'aula, dopo aver rassicurato la ricorrente che il lavoro sino ad allora svolto da quest'ultima sarebbe stato recuperato, ha avviato le procedure di ripristino del PC. Un ripristino che, purtroppo, non è mai stato possibile conseguire, tanto che l'interessata è stata costretta a ripetere la prova. Infatti, a quest'ultima, sono stati assegnati ulteriori 210 minuti a partire dalle 17.30; orario di fine prova per gli altri candidati. A dir dell'interessata, tale situazione è stata piuttosto stressante dal momento che la stessa, durante tale lasso di tempo, non si sarebbe potuta allontanare dall'aula in applicazione di quanto statuito nel bando di concorso. 

Infatti, secondo tale lex specialis (quale, appunto, il bando), i candidati non possono abbandonare l'aula per tutto il tempo della prova, durante la prima prova e nelle tre ore e mezza suppletive concesse senza soluzione di continuità per ripetere la prova.

Tutto questo, secondo la ricorrente, ha costituito:

  • una grave violazione del principio di parità di trattamento nella partecipazione ai concorsi pubblici;
  • una violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e imparzialità dell'azione amministrativa prescritti dagli articoli 3 e 97 della costituzione;
  • una violazione dei diritti fondamentali e imprescindibili della persona.

Violazioni, queste, che hanno impedito all'istante di ripetere la prova in condizioni di serenità e concentrazione al pari degli altri candidati, accentuandone la tensione psicologica e fisica. Così, la ricorrente, sfinita dalla stanchezza, non è riuscita a terminare la prova. Con l'ovvia conseguenza che la stessa, alla fine, è stata collocata nella graduatoria oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso.

Il caso è giunto dinanzi al TAR Lazio.

Secondo i Giudici amministrativi, la Commissione ha gestito in modo del tutto arbitrario l'emergenza che si è presentata a causa dal malfunzionamento del PC assegnato alla ricorrente. Infatti, a parere del TAR, al fine di consentire un valido espletamento della prova sarebbe stato sufficiente accordare alla interessata il permesso di allontanarsi brevemente dall'aula per poter recuperare la concentrazione e le energie sufficienti a ripetere la prova. 

Questo avrebbe attenuato lo stato di disagio e di difficoltà in cui si è ritrovata la ricorrente difronte all'inconveniente occorso. Un inconveniente, questo, che, sicuramente può aver inciso sullo stato di concentrazione della candidata, rendendo maggiormente difficile lo svolgimento del test tanto da indurla a rinunciarvi. Da ciò, appare più che evidente che la condotta posta in essere dall'amministrazione che, tra l'altro, trova conferma nei verbali di svolgimento della prova, ha causato:

  • una lesione del principio di par condicio a cui devono ispirarsi tutte le procedure selettive come quella in argomento;
  • non ha assicurato, alla candidata, i mezzi che avrebbero dovuto essere necessari per esprimere nel migliore dei modi le sue capacità al fine di consentirle di conseguire, alla pari degli altri candidati, positivi risultati alle prove.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il TAR ha ritenuto fondate le doglianze della ricorrente. Conseguentemente, ha:

  • accolto il ricorso;
  • annullato la graduatoria nazionale nella parte in cui la ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile;
  • disposto l'inserimento della medesima istante in graduatoria in base alla votazione che sarà conseguita a seguito della ripetizione della prova e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili alla frequenza del corso di specializzazione.

 

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