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Tramite la sentenza n. 6130/2018 la Sezione Terza del T.A.R. Lazio – Roma ha sancito che, qualora residuino posti disponibili, sia legittimo ammettere alle successive prove il candidato che non abbia superato la soglia minima di punteggio prestabilita per la prova preselettiva.
I fatti di causa: la ricorrente aveva sostenuto la prova preliminare per l'accesso al corso di formazione propedeutico al conseguimento del titolo di specializzazione per attività scolastica di sostegno, conseguendo punti 18,50/30 ovverosia un punteggio al di sotto della soglia minima prestabilita pari a punti 21/30.
La candidata conseguentemente ha impugnato il mancato scorrimento della graduatoria (si badi: ai fini dell'ammissione alla successiva prova scritta) al di sotto della soglia predeterminata dalla lex specialis, ritenendo che il comportamento della P.A. fosse in contrasto con l'art. 7, comma 2 bis, del d.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, art. 7: Concorso per esame), con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione (principio di uguaglianza nell'accesso alla P.A.), con l'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 35: Reclutamento del personale) e che il medesimo comportamento fosse viziato da eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta.
Le suddette censure venivano mosse in particolare perché la soglia di accesso alle prove successive, pari a punti 21/30, era ritenuta dalla difesa di parte ricorrente irragionevole ed eccessivamente alta rispetto alla finalità che la fissazione della soglia di norma persegue, ossia l'esclusione dalla procedura di candidati del tutto inadeguati, e che la vera valutazione sull'adeguatezza e la preparazione dei candidati avviene tramite le prove scritte e orali.
Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che la fissazione (e quindi il rispetto) di detta soglia appariva immotivata, in considerazione della disponibilità di posti liberi per la frequenza del suddetto corso di formazione.
Rigettata l'istanza di decreto cautelare inaudita altera parte e accolta l'istanza cautelare sottoposta al vaglio del Collegio, l'adito T.A.R. ha poi ritenuto fondato il ricorso e ha accolto la domanda della candidata.
Il Tribunale capitolino ha evidenziato che appare illogico e irragionevole considerare il mancato superamento della soglia individuata di punti 21/30 preclusivo ai fini dell'ammissione alle successive prove, qualora residuino, come nel caso di specie, posti disponibili per la frequenza dei corsi di formazione, tenuto conto da un lato dell'interesse pubblico a disporre di docenti di sostegno qualificati e dall'altro delle legittime aspirazioni di studio e lavorative dei candidati.
Ha ricordato, inoltre, il T.A.R. che la prova preselettiva ha unicamente il compito di escludere dalla procedura, ai fini di un suo più sollecito svolgimento, solo i candidati che si dimostrino del tutto inadeguati.
Per questi motivi il T.A.R. Roma ha imposto alla P.A. resistente di procedere allo scorrimento della graduatoria (nei termini suddetti) nel limite dei posti disponibili. Spese compensate.
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Mi chiamo Anita Taglialatela, ho quarant’anni e vivo a Napoli; sono una persona socievole e di indole essenzialmente conviviale, adoro organizzare e partecipare a eventi di condivisione ma amo altresì la tranquillità delle mura domestiche.
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