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Con la circolare Miur-Ministero della Salute dello scorso 5 luglio 2018 sono state introdotte importanti novità in merito all'obbligo vaccinale e alle iscrizioni a scuola per l'anno scolastico 2018/19, modificando quanto previsto dal decreto legge n. 73/2017 e prevedendo, in particolare, che – al posto della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni – possa essere prodotta una semplice dichiarazione sostitutiva.
Finalità della circolare non è quella di abolire l'obbligatorietà dei vaccini, ma si vuole realizzare, secondo le parole della stessa Ministro Grillo, "una significativa semplificazione dell'onere documentale …un insieme di accorgimenti che rendano, progressivamente, sempre più pacifico e meno conflittuale il rapporto tra cittadino e istituzioni sanitarie e scolastiche".
La mancanza di una Anagrafe Nazionale Vaccini – la quale consentirà al Ministero della salute di acquisire con maggiore puntualità i dati relativi alle coperture vaccinali – onera attualmente le famiglie di presentare all'amministrazione pubblica diversi certificati, soprattutto nei casi in cui ci sono minorenni interessati da mobilità interregionale che abbiano iniziato il ciclo di una o più vaccinazioni in una regione, completandolo, successivamente, in altra regione.
Ben emerge, allora, come l'obiettivo prefissato con la circolare è ragionevole e meritevole: le 10 vaccinazioni previste nell'art. 1 comma 1 e 1 bis del D.L. 73/2017 (anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) continuano ad essere obbligatorie, stante la necessità di assicurare latutela dellasalute; d'altra parte, con la previsione di autocertificazioni, si realizza notevole semplificazione degli adempimenti a carico delle famiglie, senza pregiudizio per l'interesse pubblico alla tutela della salute.
Il D.L. 73/2017 non viene ad essere eluso: lo stesso art. 3, comma 1, non prescrive che venga necessariamente consegnato alle istituzioni scolastiche un certificato di avvenuta vaccinazione, ma, più in generale, qualsivoglia documentazione che possa essere considerata 'idonea' a comprovare l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie; quanto, poi, ai casi d'iscrizione d'ufficio, la locuzione 'senza preventiva presentazione di una dichiarazione', non sembra escludere che i genitori possano adempiere agli obblighi di legge presentando una dichiarazione sostitutiva entro il 10 luglio 2018.
Analizziamo, dunque, cosa concretamente cambia.
Esistono due differenti procedure a seconda se la Regione sia dotata o meno di Anagrafe Vaccinale.
1.Per le regioni dotate di Anagrafe vaccinale o che si siano avvalsi della procedura semplificata, il decreto legge del 2017 prevede una intensa collaborazione tra dirigenti scolartici e ASL: i dirigenti scolastici trasmettono alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti; le ASL, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l'indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, non hanno presentato richiesta di vaccinazione, non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni; nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'ASL competente.
La nuova circolare prevede, limitatamente all'anno scolastico 2018/19, che i minori indicati negli elenchi, restituiti dalle ASL alle scuole entro il 10 giugno, possono essere ammessi a scuola, previa presentazione da parte dei genitori, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva che attesti la somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall'Anagrafe o la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018. Le relative dichiarazioni saranno soggette a verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.
La documentazione rilasciata dagli enti pubblici resta obbligatoria nei casi in cui si debbano provare le condizione di esonero (se il bambino è già immune a seguito di malattia naturale) o di omissione o differimento (in caso di accertato pericolo per la salute): in tali evenienze rimane l'obbligo di produrre certificazione del medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
2. Per le regioni prive di Anagrafe, ai sensi del decreto legge del 2017, le famiglie dovevano presentare al momento dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nido (per primaria e la secondaria non è, infatti, previsto il divieto d'accesso a scuola), la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione, l'omissione o il differimento, o la copia della richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente; in alternativa, i genitori potevano produrre una dichiarazione sostitutiva per poi presentare la documentazione entro il 10 luglio 2018.
Con la circolare 2018 – che vale solo per l'anno scolastico 2018-2019 – viene meno l'obbligo di presentare la documentazione entro il 10 luglio, potendo i genitori, tutori e affidatari presentare dichiarazioni sostitutive che saranno oggetto di verifica ai sensi del DPR 445/2000.
Più nel dettaglio, nel caso di prima iscrizione alle istituzioni scolastiche, i dirigenti scolastici possono ammettere alla frequenza anche i bambini non vaccinati sulla sola base delle dichiarazioni sostitutive presentate dai genitori entro il termine di scadenza per l'iscrizione.
In caso di iscrizione d'ufficio, ossia di passaggio alla classe successiva, i bambini sono ammessi alla frequenza, sulla base della documentazione già presentata nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, a meno che gli stessi debbano essere sottoposti ad una nuova vaccinazione o ad un richiamo; in tal caso, i genitori hanno la facoltà di presentare, entro il 10 luglio 2018, una dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta vaccinazione.
In ogni caso, se si debba provare l'omissione o il differimento delle vaccinazioni, è necessario presentare la prevista documentazione.
Per le iscrizioni da effettuarsi dopo il 10 luglio, i genitori possono presentare la documentazione prevista o la dichiarazione sostitutiva; per provare i casi di omissione o differimento è necessario presentare la relativa documentazione.
Per tutte le regioni resta ferma la regola, già prevista nel decreto del 2017, secondo cuila mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall'iscrizione e i bambini potranno frequentare dal momento in cui i genitori, tutori, affidatari avranno presentato la documentazione o la dichiarazione sostitutiva con le modalità sopra descritte".
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Il mio nome è Rosalia Ruggieri, sono una persona sensibile e generosa, sempre pronta ad aiutare chi ne ha bisogno: entro subito in empatia con gli altri, per indole sono portata più ad ascoltare che a parlare, riservatezza e discrezione sono aspetti caratteristici del mio carattere. Molto caparbia e determinata, miro alla perfezione in tutto quello che faccio.
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Nel 2010 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari; nel 2012 ho conseguito sia il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Ateneo Barese che il Diploma di Master di II livello in "European Security and geopolitics, judiciary" presso la Lubelska Szkola Wyzsza W Rykach in Polonia.
Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.