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Concordato con riserva, termine deposito perentorio, insindacabile in Cassazione

Con Sentenza n. 6277/2016, depositata il 31 marzo 2016, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che nella procedura di concordato cd. "con riserva", il termine previsto dall´art. 161, comma 6, Legge Fallimentare per il deposito della proposta, del piano e della ulteriore documentazione di cui ai suoi precedenti commi 2 e 3, ha carattere perentorio e il provvedimento reiettivo dell´istanza con cui ne sia stata chiesta la proroga è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
In allegato Sentenza

 

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