Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 6900 del 2016 depositata in data 8 aprile 2016, con la quale la Suprema Corte ha precisato che il lavoratore che dopo aver subito un intervento chirurgico lascia trascorrere in maniera inerte e negligente un consistente lasso di tempo (nella fattispecie, un mese) prima di fornire al datore di lavoro adeguate comunicazioni in merito al proprio stato di salute, può provocare in capo a quest´ultimo il legittimo convincimento che il lavoratore medesimo non sia intenzionato a proseguire il rapporto di lavoro, legittimandolo (come di fatto è avvenuto nel caso de quo) anche all´assunzione, al suo posto, di altro personale.
Secondo i Giudici di piazza Cavour, applicando al caso in questione i principi di correttezza e buona fede, basilari nel rapporto sinallagmatico instaurato, dalle circostanze sopra evidenziate e dai comportamenti tenuti dal dipendente si desume un conflitto rispetto ai medesimi principi.
Il lavoratore, ricorrente nel procedimento innanzi la Suprema Corte, aveva lamentato in sede di legittimità che gli approdi ai quali era pervenuta la Corte territoriale fossero in contrasto aperto con i principi consolidati nella giurisprudenza della Cassazione, alla cui stregua l´assenza dal lavoro, quand´anche ingiustificata, non presenta, di per sé sola, il carattere della univocità tale da consentire alla parte datoriale di ravvisarvi la volontà di dimissioni, aggiungendo che l’indagine del giudice di merito dovesse essere particolarmente rigorosa in considerazione della rilevanza dell´interesse oggetto della disposizione.
Secondo la Corte Suprema, la questione è stata invece inquadrata nell´ambito dei principi elaborati dalla giurisprudenza dì legittimità in relazione ai criteri di interpretazione della condotta delle parti. Proprio in tale contesto è stata conferita precipua rilevanza al principio dell´affidamento.
La Corte ha dunque affermato che il comportamento – interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. – del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo abbia trascurato di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell´abbandono della relativa pretesa, è idoneo come tale a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva.
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