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Compensi legali: cosa deve provare il professionista per essere pagato?

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 Con l'ordinanza n. 1421 dello scorso 22 gennaio in materia di compensi legali, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di un legale di liquidazione dei compensi maturati in un giudizio dinnanzi al Tar, per non aver il professionista provato di aver svolto attività per tutto il corso del giudizio.

Si è difatti specificato che "In presenza di un mandato defensionale conferito ad un difensore, non si può configurare una presunzione di riferibilità a quel professionista dell'intera attività difensiva espletata nel giudizio al quale quel mandato si riferisce, essendo il legale sempre onerato, in presenza di contestazione della parte assistita, di offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso – pari ad euro 19.209,92– per le prestazioni professionali, giudiziali e stragiudiziali, prestate a favore di alcuni clienti.

In particolare, i clienti avevano conferito, sia al ricorrente che al suo collega di studio, l'incarico di avviare un giudizio presso il T.A.R. dell'Emilia Romagna, conclusosi con pronuncia di cessazione della materia del contendere. 

 Il ricorrente predisponeva il ricorso introduttivo del giudizio amministrativo, mentre tutti gli atti del giudizio amministrativo successivi alla predisposizione del ricorso venivano sottoscritti unicamente dal suo collega di studio, che presenziava da solo alla camera di consiglio.

Il Tribunale adito, con sentenza, rigettava la domanda.

La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Bologna, che riteneva che il legale non avesse fornito alcuna prova di aver svolto l'attività professionale della quale chiedeva il pagamento, ad eccezione della predisposizione del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo. Di contro, risultava provato che il giudizio amministrativo si era svolto temporalmente nel periodo successivo alla separazione professionale del ricorrente con il suo collega di studio e che il primo essendo del tutto all'oscuro dell'esito del giudizio amministrativo che non seguiva da tempo, si doleva con il collega dell'omessa comunicazione dell'esito della vertenza.

Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D.M. n. 392 del 1990, evidenziando l'errore compiuto dalla Corte di Appello nel limitare il riconoscimento del detto diritto alla sola predisposizione del ricorso introduttivo, escludendolo per le rimanenti fasi del giudizio.

A tal fine il ricorrente evidenziava come, avendo i clienti conferito mandato congiunto a rappresentarli e difenderli in quel giudizio sia a lui che all'altro collega di studio, entrambi i legali avevano maturato il diritto al compenso per l'intero giudizio.

 La Cassazione non condivide le doglianze sollevate del ricorrente.

La Corte ribadisce che nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 6.

In presenza di un mandato defensionale conferito ad un difensore, non si può configurare una presunzione di riferibilità a quel professionista dell'intera attività difensiva espletata nel giudizio al quale quel mandato si riferisce, essendo il legale sempre onerato, in presenza di contestazione della parte assistita, di offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato.

In difetto di tale prova, la richiesta dell'avvocato è legittimamente esclusa, pur in presenza di un mandato difensivo riferito ad un determinato giudizio, perché il professionista matura il diritto al compenso non già in astratto, ma con riferimento all'opera da egli effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dal cliente.

Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza impugnata ha tenuto conto degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di merito ed ha ritenuto, con apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, che il legale non avesse fornito idonea prova di aver effettivamente svolto la prestazione professionale relativa alla difesa dei clienti nell'intero giudizio svoltosi innanzi il T.A.R. per l'Emilia Romagna.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

 

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