Se un commercialista viene sospeso dall´esercizio della professione può, e in che modo, essere sostituito da un collega ? E in caso positivo può sceglierlo liberamente ?
In relazione a tali quesiti, ProntoOrdini ha pubblicato lo scorso 26 aprile sul sito CNDCEC il proprio avviso, rispondendo ad una interpellanza posta dall´Ordine di Mantova.
Ai sensi del nuovo Codice Deontologico, entrato in vigore lo scorso mese di marzo, ed in particolare del suo art. 16, c. 9, che stabilisce che "In caso di sospensione, o di altro impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservare le caratteristiche", è stato ritenuto che, per quanto la norma non faccia obbligo al sospeso di comunicare all´Ordine il nominativo del professionista subentrante, non può che applicarsi l´art. 23, c. 2, secondo il quale il professionista che non possa proseguire a causa di gravi motivi, come la sospensione, è tenuto ad informare immediatamente la propria clientela "ritenendosi che, in tal caso l´individuazione del sostituto competa all´iscritto sospeso onde arrecare ai clienti il minor disagio possibile (e sempre garantendo ad essi il diritto di godimento)". Dal canto suo l´Ordine, se ritenga necessario accertare la sostituzione dell´iscritto sospeso, potrà richiedere a quest´ultimo il nome del collega subentrato "senza la necessità di procedere ad apposita delibera".
In allegato:
-Decisione
-Codice Deontologico
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