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Adozione minori, è scelta estrema: necessario un accertamento adeguato del giudice

E´ stato il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con Sentenza del 14 aprile 2016 n. 7391.
La Corte d´appello di Palermo con sentenza 9 dicembre 2014, aveva rigettato i gravami di M. A. e G.G. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di quella città, che aveva dichiarato l´adottabilità della loro figlia M.R. avendone accertato lo stato di abbandono da parte dei genitori e dei parenti nell´ambito del nucleo familiare allargato.
Il Tribunale aveva rilevato che entrambi i genitori soffrivano di patologie psichiatriche che li rendevano inadeguati, in modo assoluto e irreversibile, a svolgere le funzioni genitoriali e, per quanto riguardava il padre, che non fosse sufficiente che egli avesse con la figlia un buon legame affettivo e che non fossero emersi episodi di violenza fisica e verbale.
La Corte d´appello aveva poi confermato il giudizio del Tribunale, il quale aveva escluso che il M. fosse in grado di assicurare alla figlia un equilibrato sviluppo psicofisico, nemmeno con l´ausilio dei servizi sociali, avuto riguardo all´esclusivo interesse della stessa; aveva ritenuto non praticabile la proposta del c.t.u. di affidamento temporaneo etero-familiare della minore.
Avverso questa sentenza il M. aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Corte ha accolto il ricorso.
Puntualizzando, in apertura, che la legge n. 184 del 1983 si è fatta carico delle difficoltà, non solo materiali, in cui le famiglie possono trovarsi e, coerentemente con il dettato costituzionale (v. l´art. 31 Cost. sulla tutela della famiglia), ha imposto allo Stato un preciso dovere di intervenire con mezzi idonei a consentire ai minori di vivere ed essere educati nella famiglia di origine (art. 1). Ciò premesso, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, alla cui stregua è compito del giudice di merito verificare prioritariamente se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio familiare, poichè la dichiarazione dello stato di adottabilità è legittima solo nel caso in cui sia impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare.
Ha anche richiamato la Giurisprudenza della CEDU, che ha puntualizzato che, costituendo l´adozione una misura eccezionale, gli Stati membri della Convenzione Europea dei diritti dell´uomo hanno l´obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento tra genitori biologici e figli e a tutelare il superiore interesse di questi ultimi, evitando per quanto possibile l´adozione.
Il Giudice, ha soggiunto la Corte, è quindi chiamato ad un accertamento che deve trovare adeguato riscontro nella motivazione della decisione dichiarativa dello stato di adottabilità ed avere ad oggetto l´esistenza di "fatti" specifici idonei a dimostrare in concreto l´esistenza di una situazione di abbandono, determinata dall´assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, non potendosi ritenere sufficiente il riferimento a sintetici "giudizi" sulla capacità o incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali dimostrati nel processo.
Tale accertamento, reso dai giudici del merito, è stato ritenuto dalla Sezione inadeguato.
Infatti, la negativa valutazione prognostica effettuata dalla Corte, che aveva ritenuto che il M. non potesse recuperare la capacità genitoriale nemmeno con l´ausilio dei servizi sociali, si risolve in un giudizio apodittico, che dimostra un scarso impegno nel mantenimento del fondamentale legame padre-figlia che, con la misura estrema della dichiarazione di adottabilità, si è preferito interrompere in modo definitivo, anzichè porre in campo tutte le misure di sostegno utili a ripristinare il proficuo esercizio della funzione genitoriale.
Tali misure, anzichè rivelare (come erroneamente affermato nella sentenza impugnata) una inidoneità a svolgere quella funzione, sono talora necessarie ai fini del riacquisto della capacità genitoriale, che in alcuni periodi della vita può essere perduta o ridotta, e della tutela del prioritario interesse del minore a conservare o ripristinare la relazione con il genitore biologico.
Tra queste misure, ha ricordato la Cassazione, vi è l´affidamento familiare, che rappresenta una forma di assistenza alla famiglia che si trova nella temporanea difficoltà di provvedere ai propri figli. Nel caso in esame, il c.t.u. e l´esperto del DSM l´avevano suggerita, formulando una prognosi di positiva evoluzione delle attitudini genitoriali, ma la Corte palermitana l´aveva ritenuta impraticabile, aderendo alla proposta del consulente tecnico di parte (nominato dal tutore) e di un assistente sociale, senza però fornire una comprensibile giustificazione di tale scelta.
Da ciò l´accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte territoriale.
Segue testo Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5290-2015 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall´avvocato GIUSEPPE RAO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

S.F., nella qualità di tutore provvisorio, già curatore speciale, della minore M.M.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall´avvocato GAETANA VALENTI, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, G. G.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 47/2014 della CORTE D´APPELLO di PALERMO, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la controricorrente, l´Avvocato G. VALENTI che si riporta per il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1.- La Corte d´appello di Palermo, sez. per i minorenni, con sentenza 9 dicembre 2014, ha rigettato i gravami di M. A. e G.G. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di quella città, che aveva dichiarato l´adottabilità della loro figlia M.R. (nata l´ (OMISSIS)), avendone accertato lo stato di abbandono da parte dei genitori e dei parenti nell´ambito del nucleo familiare allargato.

2.- Il Tribunale aveva rilevato che entrambi i genitori soffrivano di patologie psichiatriche (la madre di una "psicosi cronica e preesistente disturbo borderline di personalità", il padre di "psicosi schizofrenica cronica") che li rendevano inadeguati, in modo assoluto e irreversibile, a svolgere le funzioni genitoriali e, per quanto riguarda il padre, che non fosse sufficiente che egli avesse con la figlia un buon legame affettivo e che non fossero emersi episodi di violenza fisica e verbale.

3.- La Corte d´appello ha confermato il giudizio del Tribunale, il quale aveva escluso che il M. fosse in grado di assicurare alla figlia un equilibrato sviluppo psicofisico, nemmeno con l´ausilio dei servizi sociali, avuto riguardo all´esclusivo interesse della stessa; ha ritenuto non praticabile la proposta del c.t.u. di affidamento temporaneo etero-familiare della minore, al fine di favorire il recupero delle capacità genitoriali da parte del padre, in considerazione della sua dubbia disponibilità a collaborare con la famiglia affidataria e con i Servizi sociali e di Salute mentale, del mancato riconoscimento delle sue problematiche personali, delle difficoltà di trovare famiglie disponibili (trattandosi di bambina problematica, affetta da ritardo psico-motorio, disturbi dell´attenzione e iperattività) e di prevedere il recupero delle funzioni genitoriali in tempi compatibili con la necessità della minore di vivere in uno stabile contesto familiare, trasformandosi altrimenti l´affidamento in un´adozione mascherata.

4.- Avverso questa sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il tutore provvisorio, avv. S. F., si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. G.G. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1.- Il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1, per avere dichiarato lo stato di adottabilità della figlia M.R., in mancanza dei presupposti legali per ravvisare l´esistenza di uno stato di abbandono, in senso materiale e morale. Egli ha affermato di soffrire di una "psicosi schizofrenica paranoide di grado lieve", inidonea a pregiudicarne le capacità genitoriali, come accertato anche dal c.t.u. (dott. F.), le cui conclusioni erano state immotivatamente sovvertite dai giudici di merito, i quali non avevano valutato che il suo disturbo non aveva mai influito in modo significativo sulla sua vita sociale e relazionale, che egli non aveva mai presentato turbe del comportamento, che aveva sempre provveduto al sostentamento economico e morale della figlia ed era sempre stato un padre affettuoso e presente.

Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell´art. 116 c.p.c., L. n. 184 del 1983, artt. 15 e ss., e vizio di omessa motivazione, per avere la Corte erroneamente dissentito dalle conclusioni del c.t.u., il quale aveva suggerito, conformemente alle indicazioni del medico del DSM (dott. Sp. del Dipartimento di salute mentale), l´affidamento etero-familiare attraverso il monitoraggio e l´ausilio del suddetto Dipartimento, ai fini del pieno recupero delle funzioni genitoriali e della tutela dell´interesse del minore, tenuto conto dell´evoluzione positiva della sua patologia;

inoltre, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto, eventualmente, richiamare il c.t.u. a chiarimenti perchè precisasse la durata del proposto affidamento etero-familiare.

2.- I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

2.1.- Il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia d´origine, oltre ad avere solido fondamento a livello internazionale (v. l´art. 9 della Convenzione di New York 20 novembre 1989), è riconosciuto dalla L. n. 183 del 1983, art. 1 ed è stato rafforzato in seguito alla riforma del 2001 (L. 28 marzo 2001, n. 149), la quale ha specificato che la condizione di indigenza della famiglia di origine non deve costituire ostacolo all´esercizio di tale diritto (l´importanza del quale è confermata dall´art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali UE).

La Cedu, interpretando l´art. 8 della Convenzione sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, ha più volte affermato che la rottura dei legami tra un minore e i suoi genitori costituisce una misura applicabile solo in circostanze eccezionali: in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v. Cedu, 21 ottobre 2008, Clemeno c. Italia, ric. n. 19537/03), in presenza di atti di violenza o maltrattamento fisico o psichico (v. Cedu, 13 marzo 2005, Y.C. c. Regno Unito, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. Cedu, 9 maggio 2003, Covezzi e Morselli c. Italia, ric. n. 52763/99) o quando possa comunque concretamente dimostrarsi l´esistenza di uno specifico superiore interesse del minore.

La giurisprudenza di questa Corte ha sempre più valorizzato il canone della "estrema ratio", in base al quale l´adozione, con la implicita rottura definitiva dei rapporti tra il minore e i suoi genitori, è ammissibile solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all´esigenza dell´acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" (v. Cass. n. 881/2015).

Naturalmente, il riferimento al suddetto canone non deve costituire un generico auspicio o la rituale premessa argomentativa di decisioni che finiscano per derogare a quel medesimo canone, a tal fine invocando un interesse superiore del minore che talora si assume, astrattamente, incompatibile con la conservazione del legame con entrambi o almeno con uno dei genitori.

La L. n. 184 del 1983 si è fatta carico delle difficoltà, non solo materiali, in cui le famiglie possono trovarsi e, coerentemente con il dettato costituzionale (v. l´art. 31 Cost. sulla tutela della famiglia), ha imposto allo Stato un preciso dovere di intervenire con mezzi idonei a consentire ai minori di vivere ed essere educati nella famiglia di origine (art. 1). Questa Corte ha ribadito, anche recentemente, che è compito del giudice di merito verificare prioritariamente se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio familiare, poichè la dichiarazione dello stato di adottabilità è legittima solo nel caso in cui sia impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare (v. Cass. n. 6137/2015).

E´ una indicazione in linea con la giurisprudenza Cedu, secondo la quale l´interesse di un genitore e di suo figlio a stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare, sicchè le misure che portano a una rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia possono essere applicate solo in circostanze eccezionali (Cedu, 1 luglio 2004, Couillard Maugery c. Francia, ric. n. 64796/01), dal momento che "il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sè giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici" (principio ribadito, da ultimo, da Cedu, 13 ottobre 2015, S.H. c. Italia, ric. n. 52557/14). Inoltre, la Cedu ha puntualizzato che, costituendo l´adozione una misura eccezionale, gli Stati membri della Convenzione Europea dei diritti dell´uomo hanno l´obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento tra genitori biologici e figli e a tutelare il superiore interesse di questi ultimi, evitando per quanto possibile l´adozione (Cedu, 21 gennaio 2014, Zhou c. Italia, ric. n. 33773/01).

Infatti, il ruolo di protezione sociale svolto dalle autorità nazionali "è precisamente quello di aiutare le persone in difficoltà, di guidarle nelle loro azioni e di consigliarle, tra l´altro, sui mezzi per superare i loro problemi" e, nel caso in cui i genitori siano "persone vulnerabili", "le autorità devono dare prova di un´attenzione particolare e devono assicurare loro una maggiore tutela" (v., da ultimo, Cedu, 13 ottobre 2015, cit.). In quest´ultima pronuncia la Cedu ha ritenuto che il legame tra la madre, che si trovava in condizione di vulnerabilità, e i figli non fosse stato preso in debita considerazione dalle autorità nazionali, le quali avevano adottato la misura eccessiva della rottura del legame familiare, benchè nella fattispecie fossero praticabili altre soluzioni, al fine di salvaguardare sia l´interesse dei minori sia il diritto del genitore di vivere con loro. Nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, il giudice di merito deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente (v.

Cass. n. 24445/2015). E´ un accertamento che deve trovare adeguato riscontro nella motivazione della decisione dichiarativa dello stato di adottabilità ed avere ad oggetto l´esistenza di "fatti" specifici idonei a dimostrare in concreto l´esistenza di una situazione di abbandono, determinata dall´assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, non potendosi ritenere sufficiente il riferimento a sintetici "giudizi" sulla capacità o incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali dimostrati nel processo.

2.1.- E´ in questo contesto normativo e giurisprudenziale che deve essere esaminata la fattispecie all´esame di questa Corte.

La sentenza impugnata ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore, ritenendo che il padre, sig. M. (essendo fuori discussione la posizione della madre, la quale non ha presentato ricorso, anch´essa ritenuta priva di capacità genitoriale), fosse inadeguato a svolgere le funzione genitoriale, sulla base delle seguenti valutazioni: egli soffre di una "psicosi schizofrenica cronica"; tra padre e figlia esiste un buon legame affettivo e non sono emersi episodi di violenza verbale o fisica del padre nei confronti della figlia e, tuttavia, il Tribunale lo ha giudicato persona non "stabile" e, quindi, inadeguata, in modo irrecuperabile, all´accudimento della figlia, anche perchè non consapevole dei rischi cui la bambina sarebbe esposta nel suo nucleo familiare, a causa delle attenzioni rivoltele da suo fratello (tale F.);

la Corte d´appello non si è intrattenuta su (e, quindi, non ha dato alcun rilievo a) quest´ultima affermazione, ma ha comunque confermato il giudizio del primo giudice, poichè il M. non sarebbe in grado di assicurare alla figlia una crescita psicofisica adeguata, nemmeno con l´ausilio dei servizi sociali, e ciò farebbe "fortemente dubitare sull´affidabilità di M.A. e quindi sulla sua capacità di prendersi cura della figlia"; inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto di non condividere il parere del c.t.u. (dott. F.), tra l´altro corroborato dall´opinione finale del medico del DSM (dott. Sp.), i quali avevano suggerito un affidamento temporaneo etero-familiare, con possibilità di contatti costanti e regolari con il padre, ritenendo questa soluzione impraticabile, in considerazione della difficoltà di trovare una famiglia disponibile ad accogliere la bambina e del fatto che non sarebbe possibile fissare la durata di tale affidamento, che si trasformerebbe in una adozione mascherata, nè avere garanzie circa la disponibilità del M. di collaborare con la famiglia affidataria, con i Servizi sociali e con il DSM. 2.2.- Nel ragionamento della Corte d´appello, il giudizio di irrecuperabile incapacità genitoriale del padre risulta essere una diretta conseguenza del suo disturbo di "psicosi schizofrenica cronica", tra l´altro "di grado lieve", che sarebbe all´origine della sua instabilità, nonostante il buon legame affettivo con la figlia e la mancanza di episodi di violenza verbale o fisica da addebitare al padre. Si tratta di un giudizio sommario, sganciato da dati fattuali dimostrativi, in concreto, della sua inidoneità a svolgere con piena consapevolezza i propri compiti di genitore, ad assumere le proprie responsabilità e ad offrire al minore le necessarie cure materiali, il calore affettivo e l´aiuto psicologico indispensabili per una crescita psico-fisica sana ed equilibrata (la giurisprudenza ha più volte precisato che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo in ogni caso necessario accertare la capacità genitoriale in concreto, v.

Cass. n. 11758/2014, 8527/2007, 3988/2002, n. 2010/2001). La negativa valutazione prognostica effettuata dalla Corte, che ha ritenuto che il M. non possa recuperare la capacità genitoriale nemmeno con l´ausilio dei servizi sociali, si risolve in un giudizio apodittico, che dimostra un scarso impegno nel mantenimento del fondamentale legame padre-figlia che, con la misura estrema della dichiarazione di adottabilità, si è preferito interrompere in modo definitivo, anzichè porre in campo tutte le misure di sostegno utili a ripristinare il proficuo esercizio della funzione genitoriale. Tali misure, anzichè rivelare (come erroneamente affermato nella sentenza impugnata) una inidoneità a svolgere quella funzione, sono talora necessarie ai fini del riacquisto della capacità genitoriale, che in alcuni periodi della vita può essere perduta o ridotta, e della tutela del prioritario interesse del minore a conservare o ripristinare la relazione con il genitore biologico.

Tra queste misure vi è l´affidamento familiare, che rappresenta una forma di assistenza alla famiglia che si trova nella temporanea difficoltà di provvedere ai propri figli. Nel caso in esame, il c.t.u. e l´esperto del DSM l´avevano suggerita, formulando una prognosi di positiva evoluzione delle attitudini genitoriali, ma la Corte palermitana l´ha ritenuta impraticabile, aderendo alla proposta del consulente tecnico di parte (nominato dal tutore) e di un assistente sociale, senza però fornire una comprensibile giustificazione di tale scelta: le presunte difficoltà di trovare una famiglia disponibile ad accogliere la bambina e di acquisire la disponibilità del M. a collaborare con la famiglia affidataria e i servizi sociali sono il risultato di una valutazione astratta, non supportata da indagini e verifiche in concreto; quanto all´impossibilità di fissare la durata dell´affidamento, è mancato un approfondimento istruttorio al riguardo e, se è vero che nel provvedimento di affidamento dev´essere indicato il periodo di presumibile durata dell´affidamento, tuttavia è anche prevista una durata massima di ventiquattro mesi (prorogabile), in rapporto al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d´origine (L. n. 184 del 1983, art. 4, comma 4).

2.3.- In conclusione, la motivazione della sentenza impugnata non è solo insufficiente, ma perplessa o apparente, quindi censurabile anche alla luce del nuovo testo dell´art. 360 c.p.c., n. 5, modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, come interpretato dalle Sezioni Unite (v.

sent. n. 8053 e 8054/2014).

Ne consegue l´accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d´appello di Palermo, sez. minorenni, in diversa composizione, che dovrà riesaminare il caso, attenendosi ai seguenti principi:

a) alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto;

b) l´adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d´origine, costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche l´affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio;

c) ai fini dell´accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l´esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d´appello di Palermo, sez. minorenni, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2016

 

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