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Comitato pari opportunità degli Avvocati.

CNF

 Nel 2003 il Consiglio Nazionale Forense ha introdotto la Commissione Pari Opportunità.

Il primo comitato fu istituito dal Consiglio dell'Ordine di Bari già dal 1998, attuando così la Legge 125/1991.

Il resto d'Italia invece prese coscienza dell'importanza di costituirlo a seguito di un Protocollo nazionale con il quale il Dipartimento delle Pari Opportunità e il Consiglio Nazionale Forense si impegnavano a unire le forze per la definizione di un progetto comune «con l'obiettivo di rimuovere tutte le discriminazioni, al fine di realizzare le pari opportunità nell'attività professionale, nonché promuovere e rafforzare l'occupazione femminile».

Con l'art. 25 della L. 247/2012, l'istituzione del Comitato Pari Opportunità presso ciascun Consiglio dell'Ordine è divenuta obbligatoria e ne è stata prevista la natura di organo "elettivo" e non più di organo costituito per cooptazione, come ancora accadeva presso diversi Ordini forensi, senza tenere conto del fatto che neppure tutti gli Ordini risultavano essersi dotati di tale organismo. 

 Infatti al momento dell'entrata in vigore della nuova Legge Professionale erano ancora pochi i CPO già costituiti tanto che, nel 2013, per favorirne l'istituzione in tutti gli Ordini, il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto uno schema di regolamento dei Comitati.

Tale schema, oltre a indicare orientativamente la disciplina per la composizione/elezione/durata in carica/incompatibilità, propone esemplificativamente anche una serie di compiti che il Cpo potrebbe svolgere, come:

a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;

b) diffusione di informazioni sulle iniziative intraprese;

 c) elaborazione di proposte per creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;

d) proposte al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;

e) elaborazione e proposta di codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;

f) promozione di iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;

g) promozione di moduli di formazione professionale per diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;

h) individuazione di forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

Attualmente il CNF sostiene la Rete dei Comitati Pari Opportunità delle Professioni Legali, nel cui Comitato Direttivo siedono anche i rappresentanti dei CPO della magistratura.

 

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