Le proposte all'esame della Commissione, attraverso la novella del codice di procedura penale, mirano a
rendere inapplicabile il rito abbreviato ai delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo. Si
tratta, ad esempio, dei delitti di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), strage (art. 422 c.p.),
omicidio aggravato (artt. 576 e 577 c.p.), nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona (art. 605, IV
comma, c.p., art. 630, III comma, c.p.).
Quadro normativo
Il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p., sui quali è in parte intervenuta la legge n. 103
del 2017) è un rito speciale, in virtù del quale il processo viene definito in sede di
udienza preliminare, con decisione assunta allo stato degli atti delle indagini preliminari,
che hanno qui piena valenza probatoria; è un giudizio di tipo volontario, presupponendo una
richiesta da parte dell'imputato, ed ha natura premiale. La premialità consiste nel fatto che,
se l'imputato viene condannato, si opera una riduzione della pena nella misura di un terzo
per i delitti e della metà per le contravvenzioni.
La richiesta, ai sensi dell'articolo 438 c.p.p., può essere formulata soltanto dall'imputato
nel corso dell'udienza preliminare o (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
169 del 2003) prima dell'apertura del dibattimento, nel caso in cui l'imputato riproponga la
richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria, già respinta dal
giudice dell'udienza preliminare. Se l'imputato avanza la richiesta subito dopo il deposito
dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo il decorso
dell'eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini
suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in tale caso l'imputato può revocare
la richiesta di rito abbreviato (comma 4).
Alla richiesta segue l'ordinanza del giudice che dispone il giudizio abbreviato. Nel caso
in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta ad un'integrazione probatoria necessaria ai
fini della decisione, il rito speciale è adottato soltanto se il giudice valuta l'integrazione
probatoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia
processuale proprie del procedimento (comma 5). Quando la richiesta sia subordinata ad
integrazione probatoria, poi negata dal giudice, l'imputato può chiedere ugualmente il rito
abbreviato oppure il patteggiamento (comma 5-bis). La richiesta di abbreviato in udienza
preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute), la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a
sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice (comma 6-bis).
Il giudizio abbreviato, ai sensi dell'articolo 441 c.p.p., si svolge in camera di consiglio; il
giudice può però disporre che il processo si svolga in pubblica udienza, se ne fanno
richiesta tutti gli imputati (comma 3). Se il giudice ritiene di non potere decidere allo stato
degli atti, assume anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione (comma 5):
nell'ipotesi in cui si proceda ad un'integrazione probatoria a norma degli articoli 438 o 441, il
P.M. può modificare l'imputazione e contestarla all'imputato; in tal caso, quest'ultimo può
chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie (art. 441-bis, c.p.p.).
Quanto alla decisione, in base all'articolo 442, terminata la discussione il giudice può
pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna. La decisione può non vincolare la
parte civile già costituita. La parte civile non è interpellata per dare il suo consenso al rito
abbreviato; essa, però, limitatamente alla sua pretesa civilistica, può dissociarsi dal giudizio
abbreviato, dichiarando di non accettarlo: in tal modo evita di essere pregiudicata dalla
contrazione del diritto alla prova e da un'eventuale sentenza di assoluzione (art. 441,
comma 4, c.p.p.).
Nel caso di condanna, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è
diminuita della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti. Alla pena
dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni 30; alla pena dell'ergastolo con
isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena
dell'ergastolo (art. 442, comma 2).
Per quanto riguarda, infine, il regime delle impugnazioni, ferma la possibilità del ricorso
per cassazione, l'articolo 443 c.p.p. esclude l'appellabilità da parte dell'imputato delle
sentenze di proscioglimento, nonché, da parte del P.M., delle sentenze di condanna, salvo
che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
Per quanto riguarda, più in particolare, il rapporto tra giudizio abbreviato e reati puniti
con l'ergastolo, sin dalla redazione del codice nel 1988 la questione ha dato adito ad un
ampio dibattito.
La legge delega per l'adozione del codice prevedeva che, nel caso di condanna, le pene previste
per il reato fossero diminuite di un terzo; la disposizione originaria dell'art. 442, comma 2,
individuava invece, in modo fisso, in 30 anni di reclusione la pena da sostituire all'ergastolo. Ciò
ha condotto la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità della norma (sentenza n. 176 del
1991), affermando che «una volta riconosciuta la connessione tra giudizio abbreviato e
diminuzione della pena e, quindi, l'impraticabilità del primo in mancanza della possibilità di
operare la seconda, il venir meno di quest'ultima, per effetto della dichiarazione di illegittimità
costituzionale, rende di per sé inapplicabile il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da
438 a 443 del codice di procedura penale, ai processi concernenti delitti punibili con l'ergastolo».
E' con la Legge Carotti (legge n. 479/1999) che viene ripristinata la possibilità del ricorso al rito
abbreviato anche con riferimento a reati punibili con l'ergastolo, senza prevedere peraltro come il
giudice dovesse ridurre, in applicazione della diminuente premiale, la pena dell'ergastolo quando
questa fosse inflitta cumulativamente all'isolamento diurno. Sono dunque intervenuti su tale
materia gli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000: quando il reato cui si riferisca il rito
alternativo è punibile con il solo ergastolo, viene comminata la pena della reclusione ad anni
trenta, mentre nel caso in cui sia prevista la pena dell'ergastolo con isolamento diurno il beneficio
sanzionatorio conseguente alla scelta del giudizio abbreviato si concretizza nella comminatoria del
solo ergastolo.
Attualmente, non vi sono reati per i quali è precluso l'accesso al rito abbreviato.
Contenuto delle proposte di legge
Entrambe le proposte di legge si propongono una modifica del rito abbreviato volta ad escluderne
l'applicazione per i reati più gravi, per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, conseguentemente non
consentendo per tali reati la diminuzione di pena connessa al rito. La proposta di legge A.C. 460, dal
contenuto più ampio, oltre a disciplinare il rito abbreviato nei procedimenti dinanzi alla corte di assise e ad
introdurre una specifica disposizione transitoria sull'applicabilità della riforma, introduce inoltre specifiche
regole sul bilanciamento delle circostante nei reati contro la persona.
Si ricorda che analoghe proposte di legge sono state presentate ed esaminate dal Parlamento anche nelle ultime
due legislature. Nella XVI legislatura, la proposta di legge A.C. 668 (Lussana e altri) è stata approvata dalla
Camera, con modifiche, nel febbraio 2011 (A.S. 2567). Il testo è stato poi quasi integralmente riscritto dal Senato,
che ha utilizzato l'iter legislativo già in corso per modificare ampiamente il regime di ammissione della prova nel
processo penale (A.C. 668-B). Il provvedimento, così modificato rispetto all'intento iniziale, ha interrotto il proprio iter
in Commissione Giustizia alla Camera nell'ottobre 2011. Nella scorsa legislatura, è stata incardinata la proposta di
legge A.C. 1129 (Molteni e altri), dal contenuto analogo alla proposta di legge A.C. 392 ora all'esame della Commissione. La proposta, approvata con modifiche dalla Camera il 29 luglio 2015, è stata poi assorbita al Senato
(A.S. 2032) dalla riforma del processo penale (legge n. 103 del 2017). La Camera ha dunque avviato l'esame della
proposta di legge A.C. 4386 (Molteni e altri), che riproduceva i contenuti dell'A.S. 2032, e che è stata approvata con
modifiche dall'Assemblea il 29 novembre 2017 (A.S. 2989). Il provvedimento - ora ripreso dalla proposta A.C. 460
all'esame della Commissione - non ha concluso l'iter al Senato.
A.C. 392, Molteni e altri
In particolare, la proposta di legge C. 392, che si compone di tre articoli, modifica gli
articoli 438 e 442 del codice di procedura penale.
L'articolo 1 modifica l'articolo 438 c.p.p., inserendovi due ulteriori commi, in base ai quali:
se il procedimento penale riguarda delitti per i quali la legge prevede la pena
dell'ergastolo, è espressamente escluso che l'imputato possa chiedere il rito abbreviato
(nuovo comma 1-bis);
è consentito all'imputato, in tali ipotesi, di presentare richiesta di rito abbreviato solo se
la richiesta è subordinata ad una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di
un reato diverso allo stato degli atti (nuovo comma 5-ter). In sostanza, l'imputato può
chiedere al giudice dell'udienza preliminare di valutare l'imputazione formulata dal PM
per, eventualmente, derubricare il reato in un delitto per il quale non sia previsto
l'ergastolo e così consentire l'accesso al rito speciale e al conseguente sconto di pena
La proposta di legge, inoltre, sostituisce il comma 6, prevedendo che, in caso di rigetto
della richiesta di rito abbreviato, o della richiesta di rito abbreviato subordinata a
un'integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta stessa prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Al comma 5-ter si valuti la possibilità di specificare che la diversa qualificazione dei fatti o
l'individuazione di un reato diverso sono relativi a un reato per il quale non è prevista la
pena dell'ergastolo. Si valuti, inoltre, al comma 6, la possibilità di consentire all'imputato,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di rinnovare la richiesta anche
subordinatamente ad una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato
diverso allo stato degli atti. La nuova possibilità introdotta dal comma 5-ter resterebbe,
altrimenti, l'unica esclusa dalla possibile reiterazione della domanda.
L'articolo 2 interviene - anche con finalità di coordinamento - sull'articolo 442, comma 2,
c.p.p., relativo all'entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con
sentenza di condanna. A tal fine:
elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena
dell'ergastolo in reclusione di anni 30 e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno
in ergastolo, stante l'esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene;
stabilisce che in caso di condanna per un reato diverso da quelli puniti con l'ergastolo,
la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti, è diminuita di un
terzo. La riforma, dunque, prevede che si debba tener conto nella determinazione della
pena delle sole circostanze aggravanti (e non anche, come attualmente, anche delle
attenuanti) ed elimina la previsione, introdotta dall'art. 1, comma 44 della legge n. 103
del 2017, del dimezzamento delle pene in caso di contravvenzione.
Nel prevedere che la riduzione di pena derivante dalla scelta del rito operi sulla pena
prevista per il reato, determinata tenendo conto delle sole aggravanti, si rammenti la
giurisprudenza della Corte costituzionale che, in relazione all'attenuante della minore età
(art. 98 c.p.) ha affermato che qualunque sia la pena prevista per il reato, essa per il
minore degli anni diciotto è diminuita (cfr. sentenza n. 168 del 1994).
Si valuti, inoltre, la riduzione di pena così effettuata alla luce dell'intento deflattivo
attribuito a questo rito speciale: l'imputato che confidi nell'applicazione di attenuanti (si
pensi all'attenuante della minima partecipazione al reato di cui all'art. 114 c.p., oppure alle
attenuanti comuni dell'art. 62 c.p.) potrebbe ritenere più vantaggioso il dibattimento
confidando, nel bilanciamento delle circostanze, nell'irrogazione di una pena comunque più
lieve rispetto a quella ridotta di un terzo che deriva dall'abbreviato.
Infine, l'articolo 3 della proposta di legge prevede l'entrata in vigore della riforma il
giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La proposta di legge non prevede una disciplina transitoria. La Corte di cassazione
(sentenza n. 3173 del 2000) ha precisato che «poiché le norme che riguardano i
presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono,
conseguentemente, al principio "tempus regit actum", esse valgono soltanto per l'avvenire
e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo».
La proposta di legge C. 460 si compone di 6 articoli.
L'articolo 1 modifica l'art. 438 c.p.p. disponendo che:
è escluso il giudizio abbreviato quando si procede per delitti per i quali la legge
prevede la pena dell'ergastolo (nuovo comma 1-bis, identico alla formulazione
proposta nell'A.C. 392);
se si procede per uno di tali delitti, l'imputato può comunque chiedere l'accesso al rito
speciale, subordinando la richiesta a una diversa qualificazione del fatto (nuovo
comma 4-bis, sostanzialmente analogo alla formulazione del comma 5-ter dell'A.C.
392);
tanto in caso di rigetto della richiesta di integrazione probatoria (già attualmente
prevista al comma 5) quanto di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto
(comma 4-bis), l'imputato può riproporre le richieste fino a che, in udienza
preliminare, non siano formulate le conclusioni (comma 6).
L'articolo 2 inserisce nel codice di procedura penale, nel titolo relativo al giudizio
abbreviato, due ulteriori articoli.
L'articolo 438-bis è volto a disciplinare la richiesta di rito abbreviato in dibattimento e
consente all'imputato di rinnovare, o presentare per la prima volta, la richiesta di rito
abbreviato al giudice del dibattimento, prima della dichiarazione di apertura dello stesso,
nelle seguenti ipotesi (commi 1 e 2):
l'imputato ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinando il rito
speciale ad una integrazione probatoria, che il GUP ha negato;
l'imputato, per il quale il PM ha formulato l'imputazione per un delitto punito con
l'ergastolo, ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinandolo a
una diversa qualificazione del fatto, e il GUP ha negato tale diversa qualificazione;
l'imputato, per il quale il PM aveva formulato una richiesta di rinvio a giudizio per un
reato punito con l'ergastolo, è stato poi, all'esito dell'udienza preliminare, rinviato a
giudizio per un reato diverso, non punito con l'ergastolo.
L'art. 438-bis prevede, inoltre, al comma 3, che l'imputato possa presentare la richiesta di
rito abbreviato anche nel corso del dibattimento se, all'esito dell'istruzione dibattimentale,
il PM ha modificato l'imputazione (ai sensi dell'art. 516 c.p.p.) contestando un reato per il
quale non è prevista la pena dell'ergastolo. Sulle richieste il giudice provvede con
ordinanza (comma 4).
L'articolo 438-ter disciplina il rito abbreviato in corte d'assise, prevedendo che quando si
procede per un delitto di competenza della corte d'assise (ai sensi dell'art. 5 c.p.p.) per il
quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare, dopo
avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d'assise competente, indicando
alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione; la disposizione comporta che il
giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti
a quest'ultima - e dunque alla presenza dei giudici popolari - e non davanti al giudice
dell'udienza preliminare.
L'articolo 3, con finalità di coordinamento, sopprime dall'art. 442 del codice di procedura
penale, relativo alla pena applicabile a conclusione del giudizio abbreviato, ogni riferimento
alle diminuzioni di pena in caso di condanna all'ergastolo (secondo e terzo periodo del
comma 2).
L'articolo 4 modifica le disposizioni di attuazione del codice di rito penale (d.lgs. n. 271
del 1989), introducendo l'art. 134-ter, relativo al decreto che dispone il giudizio abbreviato:
quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-ter del codice (accoglimento della
richiesta di rito abbreviato per reati di competenza della corte di assise), si applica l'articolo
132 delle norme di attuazione. In base all'articolo 132 - concernente il decreto che dispone
il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale - quando la corte di assise o il tribunale
è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della
sezione davanti alla quale le parti devono comparire; per ogni processo il presidente del
tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche
con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della
magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da
indicare nel decreto che dispone il giudizio.
L'articolo 5 della proposta di legge introduce una disposizione volta a disciplinare il concorso di circostanze nei delitti contro la persona.
Inserendo un ultimo comma all'art. 69 del codice penale, la riforma prevede che nei delitti
contro la persona (e dunque nei delitti di cui agli articoli da 575 a 623-bis c.p.), quando
siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per motivi abbietti o futili (art. 61, n. 1, c.p.) o
dell'aver adoperato sevizie o dell'aver agito con crudeltà verso le persone (art. 61, n. 4),
eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute
equivalenti o prevalenti. La pena dovrà dunque essere calcolata dapprima applicando le
suddette aggravanti e solo successivamente potrà essere diminuita, calcolando la
diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.
L'articolo 6 contiene la norma transitoria in base alla quale la riforma del rito abbreviato
si applica anche ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della
legge. La disciplina attuale continuerà però a trovare applicazione per i procedimenti
penali in corso nei quali sia già stata presentata richiesta di rito abbreviato, entro il termine
previsto dall'art. 438 comma 2 (ovvero il momento della formulazione delle conclusioni del
PM e del difensore in sede di udienza preliminare).
Relazioni allegate o richieste
Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono corredate della sola relazione
illustrativa.
Necessità dell'intervento con legge
Le proposte di legge intendono novellare il codice di procedura penale, rendendo
imprescindibile l'intervento con legge.
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Il contenuto delle proposte è riconducibile alla materia, di competenza esclusiva dello
Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l) (nella parte giurisdizione e norme
processuali).