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Codice deontologico ed illecito disciplinare "atipico": quale disciplina ?

Su questa delicata questione si è intrattenuto il Consiglio Nazionale Forense con sentenza del 12 luglio 2016, n. 180.
Il nuovo Codice Deontologico Forense, ha precisato il C.N.F., è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, "per quanto possibile" (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l´illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e del Codice Deontologico, a mente del quale l´avvocato "deve essere di condotta irreprensibile" (art. 17 c. 1 lett. h).
Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico (Nel caso di specie, nell´ambito dell´attività professionale e con una strumentalizzazione del ruolo di avvocato, il professionista era stato condannato in sede penale per il reato di appropriazione indebita e falso in scrittura privata, condotte -queste- non espressamente tipizzate dal Codice Deontologico, che tuttavia prevede la responsabilità disciplinare dell´avvocato "cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale" (art. 4 c. 2°).
In applicazione del principio in questione, il CNF ha pertanto ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall´esercizio professionale per la durata di anni tre).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.
Sentenza allegata

 

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