Il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), con sentenza del 16 luglio 2015, n. 96, si è espresso sulla delicata questione in oggetto, ritenendo deontologicamente rilevante il comportamento dell´avvocato che richieda o mantenga l´iscrizione all´albo in pendenza di una causa di incompatibilità con l´esercizio della professione (Nel caso di specie, trattavasi di contratto di formazione e lavoro poi convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell´Agenzia delle Entrate, circostanza che l´incolpato aveva sottaciuto al momento della domanda di iscrizione all´albo e nei successivi anni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare di mesi nove di sospensione dall´esercizio professionale).
In allegato, decisione e approfondimenti
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