I giudici della
Seconda Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14960 del 4 aprile 2018 hanno chiarito quando una condotta può integrare il reato di furto aggravato e quando invece deve trattarsi di rapina impropria. Stabilendo che difettando l
´unitarietà tra l´azione della sottrazione della cosa e la violenza occorsa, non può trattarsi di rapina
I Fatti
L´imputata, dopo aver sottratto abiti usati da un cassonetto, aveva una colluttazione con gli agenti intervenuti e così veniva tratta in giudizio per rispondere del reato di furto aggravato. Il Tribunale emetteva sentenza di assoluzione, avverso la quale però proponeva appello il PM. La Corte di appello qualificava il fatto come rapina impropria e ribaltando la pronuncia del primo giudice, condannava l´imputata.
Avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Venezia, proponeva ricorso per cassazione la difesa dell´imputata, deducendo: a) vizio di legge perché la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinti per intervenuta prescrizione i reati contestati; b) vizio di legge in quanto con la diversa e più grave qualificazione del fatto da furto in rapina impropria, si sarebbero dovuto trasmettere gli atti al PM al fine di consentire la celebrazione dell´udienza preliminare; c) vizio di legge e di motivazione in quanto dagli elementi raccolti doveva escludersi qualsiasi connessione tra la condotta violenta e l´appropriazione degli abiti.
Ragioni della decisione
I giudici della Seconda Sezione hanno ritenuto fondato il primo motivo del ricorso e assorbente degli altri motivi.
I giudici di legittimità hanno sostenuto che per potersi configurare il reato di rapina impropria ex art 628 c.p. è necessaria la sussistenza di un rapporto di immediatezza tra la sottrazione e la violenza usata per assicurarsi l´impunità (Cass. sez. 5, n. 12597 del 30/11/2016 - dep. 15/03/2017, P.G. in proc. Migliaccio, Rv. 269477). Gli stessi hanno chiarito inoltre che la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso, pertanto non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e l´uso della violenza o minaccia, purchè sia accertata "l´unitarietà dell´azione" (Cass. Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013 - dep. 25/10/2013, Mitrovic e altri, Rv. 257310).
Nel caso di specie, poiché è mancato l´elemento dell´"unitarietà dell´azione" in quanto la condotta di appropriazione degli abiti risulta non collegata alla successiva azione violenta che ne è scaturita con gli agenti intervenuti, difettano i presupposti per la qualificazione della condotta come rapina impropria.
Ha errato la Corte d´Appello nel qualificare il fatto come rapina impropria che va pertanto riqualificato come furto aggravato come correttamente aveva fatto il giudice di primo grado ed in quanto tale va dichiarata l´intervenuta prescrizione.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio perchè i reati sono estinti per decorso del termine massimo di prescrizione.
Si allega sentenza