hanno stabilito che anche il soggetto che si allaccia al contatore condominiale, destinato cioè ad un uso privato, alla stregua di chi si allaccia su un bene destinato ad un pubblico servizio,
I Fatti
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 15/4/2016, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo, a conclusione del giudizio abbreviato, aveva dichiarato l´imputato responsabile del reato di cui all´art. 99 c.p., art. 81 c.p., comma 2, art. 624 c.p., comma 2, art. 625 c.p., nn. 2 e 7, per furto Enel aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a un pubblico servizio.
Avverso la sentenza di appello l´imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo come unico motivo, il vizio di legge per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l´aggravante del mezzo fraudolento quando in effetti, nel caso di specie l´allacciamento abusivo era stato effettuato sul contatore condominiale che alimentava il vano scala, ad uso privato, e non su un bene destinato al pubblico servizio.
Secondo la difesa dell´imputato, nel caso di specie, l´aggravante non sarebbe configurabile, trattandosi di un allacciamento diretto ad un contatore condominiale richiamando a supporto della sua tesi la sentenza n. 1850 del 18/1/2016 della stessa Corte che, richiamando la sentenza n.21456 del 17/4/2002, definisce "come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso pubblico di vantaggio".
I giudici della Quarta Sezione non sono stato dello stesso avviso, infatti, nel richiamare la stessa pronuncia sopra citata, hanno affermato che " le ipotesi descritte nell´art. 625 c.p., n. 7, hanno un fondamento comune nel maggiore rispetto che va a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione; in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettive, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità ad esse inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti linee telefoniche, biblioteche, ecc.)."
Pertanto i giudici della Quarta Sezione hanno evidenziato che le ipotesi descritte nell´art. 625 c.p., n. 7, sono tutte accomunate nel maggiore rispetto che, per la loro oggettiva collocazione e funzione, alcune cose e beni debbano avere, a prescindere dagli effetti provocati dall´azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutele.
Per tali ragioni è assolutamente ininfluente, ai fini dell´applicazione dell´aggravante in questione, la circostanza che l´allacciamento abusivo sia avvenuto a valle o a monte del contatore condominiale.
Il ricorso proposto pertanto è stato rigettato
Si allega sentenza