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Sosta in corsia di emergenza, incidente mortale: non si risponde di omicidio colposo.

La Quarta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 16995 del 22 aprile 2016, ha affermato il principio in base al quale se il rischio che la norma violata tende ad scongiurare, appartiene ad ambito diverso da quello in cui invece si è concretizzato, allora occorre parlare di mera occasione dell´evento e non di causa dell´evento.
Nel caso di specie, la Corte ha statuito che l´autista che aveva "abbandonato" la propria auto, rimasta senza carburante, nella corsia di emergenza per un lasso di tempo maggiore di quello consentito dall´art. 176 del CdS, non può essere condannato per omicidio colposo. La motivazione di tale decisione si fonda sulla semplice considerazione che la ratio che sta alla base della predetta norma, non è quella di evitare incidenti, ma di fare in modo che la corsia di emergenza rimanga sgombra per consentire l´agevole transito dei mezzi di emergenza.
Pertanto, la Corte non ha ritenuto l´imputato responsabile dell´omicidio colposo occorso al centauro che a bordo della sua moto si era scagliato contro l´auto ferma.
I Giudici della Cassazione hanno così confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva assolto l´imputato per mancanza di nesso causale tra la condotta e l´evento mortale occorso alla vittima, per mancanza della "concretizzazione del rischio.
Sentenza allegata
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