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Chi da fuoco a cose che emettono fumi maleodoranti e molesti a danno dei vicini commette reato.

La Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 24817 del 15 giugno 2016 ha stabilito che commette il reato punito e previsto dall´art. 674 c.p. , il soggetto che, bruciando plastica ed altre cose nel proprio fondo, provoca emissione di fumi maleodoranti tali da molestare i vicini.
I Giudici della Cassazione hanno avuto modo di esprimersi in questo senso allorquando hanno dovuto esaminare il ricorso proposto dal PM avverso il provvedimento del GIP di proscioglimento dell´indagato, nei confronti del quale il PM aveva richiesto la emissione del decreto penale di condanna.
Il GIP aveva motivato il suo provvedimento per insussistenza per la occasionalità del fatto e quindi perché convinto che la condotta debba essere necessariamente permanente.
I giudici della Cassazione invece hanno ritenuto di accogliere il ricorso del Pubblico Ministero affermando che, con riguardo all´emissione molesta di fumi, la contravvenzione di cui all´art. 674 c.p., è un reato non necessariamente, ma solo eventualmente permanente. Secondo il GIP il reato si sarebbe potuto configurare solo in presenza di una condotta reiterata di emissione di fumi, mentre secondo i Giudici di legittimità per l´integrazione del reato, che è sufficiente anche un solo atto mediante il quale si provoca un´emissione molesta.
Da qui, l´annullamento della sentenza di proscioglimento.
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