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Lo ha stabilito la Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 12962 del 22/06/2016.
In particolare, ha affermato la Sezione, per l´adozione ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, si prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore ed è sufficiente l´impossibilità "di diritto" di procedere all´affidamento preadottivo del minore, potendo accedere a tale adozione persone singole e coppie di fatto, senza che l´esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge possa svolgersi, anche indirettamente, attribuendo rilievo all´orientamento sessuale del richiedente ed alla natura della relazione da questi stabilita con il proprio partner.
Sentenza allegata
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