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Fotografo non immortala momento clou evento, giudice: "Risarcisca danni esistenziali"

Con la sentenza del 18.10.2017 il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ha stabilito che va risolto il contratto d´opera per la registrazione video della cerimonia della prima comunione per inadempimento del fotografo, qualora nel video non sia stato registrato il momento dell´eucarestia.
Inoltre il Giudice ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale della famiglia che era molto religiosa.
I Fatti
Era accaduto che in occasione della cerimonia della prima comunione organizzata in una parrocchia, da una famiglia era stato affidato ad un fotografo il compito, dietro compenso, di confezionare un video che riprendesse i momenti più salienti della cerimonia, per la figlia che riceveva il sacramento della prima comunione. Accadde purtroppo che il momento più importante della cerimonia che era quello della figlia che si accostava per la prima volta all´eucarestia, non veniva ripreso. A questo punto la famiglia si rivolgeva al Giudice di Pace per richiedere la risoluzione per inadempimento del contratto d´opera, per richiedere la restituzione dell´acconto e il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la mancata ripresa del momento clou di tutta la cerimonia.
Si costituiva in giudizio il fotografo che chiamava in causa la parrocchia in quanto riteneva che dell´accaduto fosse responsabile la Parrocchia che aveva dato presisi istruzioni su come andavano fatte le riprese.
Ragioni della decisione
Il giudice di Pace adito accoglieva la domanda proposta dagli attori perchè fondata sia sulla chiesta risoluzione per inadempimento e sulla richiesta del risarcimento dei danni non patrimoniali.
In ordine al primo punto il Giudice ha avuto modo di accertarne la fondatezza della richiesta dalla semplice visione del video, dal quale si constatava che il momento più importante n, quello della eucarestia non veniva ripreso. In ordine al secondo punto relativo al riconoscimento dei danni non patrimoniali, il Giudice ha così argomentato : "E´ comune esperienza, che un soggetto, che veda ingiustamente calpestato il proprio diritto, abbia ripercussioni che gravano la sua vita di relazione e che in qualche modo riducano il diritto alla serenità. Il tribunale di Firenze (sent. 451/00), facendo eco a quanto già stabilito dal Tribunale di Milano (sent, del31.5.98), ha creato la figura del danno edonistico, dimostrando in tal modo che vanno riconosciuti tutti i pregiudizi derivanti dalla violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità, in qualsiasi campo e derivanti da qualsiasi illecito sia civile, che penale. Detti danno, è poi stato sviluppato dalla giurisprudenza della Suprema Corte e ritenuto quale componente del danno morale. Tali beni, secondo migliore dottrina e costante nonché attuale giurisprudenza di merito, vanno tutelati e risarciti a prescindere dalla rilevanza penale dell´evento. Le considerazioni testè riportate, frutto e supporto di innumerevoli decisioni già assunte dallo scrivente Giudice, lo convincono che all´attore non vada riconosciuto il solo danno emergente, consistente in euro 70, am anche il danno per la subita violazione della qualità della vita e per lo stress e l´ansia sopportata. Tali situazioni sono da ritenersi provate dal comportamento e dagli atti delle parti e sono notorie in casi eclatanti come quello oggetto del presente giudizio."
Per tali ragioni, con una valutazione equitativa, ha quantificato detti danni in euro 1.500,00 per i genitori in proprio e altri 1.500,00 euro per la ragazzina
Si allega sentenza



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