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Cassette di sicurezza e custodia dei valori: la disciplina, la responsabilità delle banche e la casistica

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Inquadramento normativo: Artt. 1839-1841 c.c.

Cassette di sicurezza: Le cassette di sicurezza rientrano in un servizio di custodia offerto dall'istituto bancario all'utente.

Funzione del servizio bancario: La funzione tipica del servizio bancario delle cassette di sicurezza consiste nel mettere a disposizione del cliente una struttura - materiale, tecnica ed organizzativa - idonea a realizzare condizioni di sicurezza superiori a quelle raggiungibili dal cliente nella sua sfera privata (Corte d'Appello Napoli, sentenza del 15 maggio 2017).

Responsabilità della banca: La responsabilità della banca che presta il servizio in questione ha ad oggetto la custodia dei beni immessi nelle cassette, da un lato, e la garanzia sia dell'idoneità dei locali ove esse sono ubicate che dell'integrità delle stesse, dall'altro. Tale responsabilità nasce con la conclusione del contratto ed è esclusa quando l'inadempimento di tali obblighi è imputabile al caso fortuito (Cass. civ., n. 18637/2017), ossia dimostrando che l'inadempimento è riconducibile ad una impossibilità oggettiva e non imputabile alla banca (Cass. civ., n. 8065/1997, Corte d'Appello Napoli, sentenza del 15 maggio 2017).

Furto e caso fortuito: Il furto non rientra nel caso fortuito e quindi nell'ambito dell'esimente della responsabilità della banca. E ciò in considerazione del fatto che il furto costituisce un evento sicuramente prevedibile per la stessa natura della prestazione dedotta nel contratto (Cass. civ., n. 28835/2011; ex multis: Cass. civ. Sez., n. 7084/2005; Cass. civ., n. 8065/1997; Cass. civ., n. 5421/1992, Corte d'Appello Napoli, sentenza del 15 maggio 2017).

Onere probatorio della banca: La diligenza richiesta alla banca, con riferimento all'attività dalla stessa svolta e quindi anche con riferimento alla stipulazione dei contratti aventi ad oggetto il servizio di custodia offerto dalle cassette di sicurezza, non è una diligenza ordinaria, bensì professionale. 

Ne consegue che, nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti da tale servizio, la banca deve dimostrare che esso è ascrivibile ad impossibilità della prestazione alla banca stessa non imputabile, non potendo limitarsi ad escludere la colpa, provando genericamente la sua ordinaria diligenza (Cass., n. 28835/2011, Cass. civ., n. 18637/2017). A tal proposito, si fa rilevare che, in caso di sottrazione di beni dalle cassette di sicurezze, la banca ha l'obbligo di dimostrare l'adozione di adeguati sistemi di sicurezza in relazione all'intera struttura attraverso la quale è possibile accedere alle predette cassette (e ciò non soltanto limitatamente ai locali in cui sono ubicate le stesse - Cass. civ., n. 23412/2009, Corte d'Appello Napoli, sentenza del 15 maggio 2017). In tali casi, l'onere probatorio della banca si estende sino al limite della dimostrazione dell'assenza di qualsiasi colpa, dal momento che la prestazione alla quale è tenuta la banca ricade unicamente nella sua sfera di controllo (Cass. civ., n. 7081/2005, Corte d'Appello Napoli, sentenza del 15 maggio 2017

Clausole di limitazione della responsabilità: Nella prassi bancaria, in sede di predisposizione delle condizioni di contratti regolanti il servizio in questione, sono usualmente previste le clausole limitative della responsabilità della banca. Tali clausole escludono questa responsabilità nel caso in cui il valore delle cose immesse dal cliente nella cassetta di sicurezza ecceda un determinato limite. In queste ipotesi, trova applicazione l'art. 1129, comma 1, c.c., secondo cui "è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave" (Cass., n. 20948/2009, Cass. civ., n. 18637/2017). In punto, appare opportuno evidenziare che, pur essendo precluso alla banca di valersi della predetta limitazione di responsabilità nelle ipotesi in cui l'inadempimento dell'obbligazione di custodia sorta a suo carico è imputabile a dolo o a colpa grave, tale clausola può essere invocata quando l'inadempimento è dovuto a colpa lieve. Con l'ovvia conseguenza che la banca ha l'onere di provare che, nella specie, la sua responsabilità deriva solo da colpa lieve (Cass., n. 7081/2005, Cass. civ., n. 18637/2017). 

Cassette cointestate: Se le cassette di sicurezze sono cointestate, il cointestatario è autorizzato alla relativa apertura e prelievo. Tuttavia, tale autorizzazione non conferisce allo stesso, ove questi sia a conoscenza che i beni immessi nelle predette cassette appartengano ad altri, il potere di disporre di tali beni come se fosse il proprietario. Questa limitazione deriva da quella vigente per la cointestazione dei conti bancari, secondo cui la cointestazione autorizza il cointestatario ad eseguire tutte le operazioni consentite da essa, ma non attribuisce al cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie (Cass. civ., n. 13614/2013).

Morte dell'intestatario o cointestatario: In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.

Scadenza contratto: Quando il contratto relativo al servizio in questione è scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere all'autorità giudiziaria, l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che l'autorità giudiziaria ritiene opportune. Quest'ultima può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese. 

 

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