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Cassazione su assoggettamento ad Irap attività imprenditoriale

La Cassazione Civile, con Ordinanza n. 12616/16, ha affermato che la presenza di un collaboratore familiare è sufficiente per configurare un´attività imprenditoriale assoggettata ad IRAP, non rilevando l´esiguo valore dei beni strumentali utilizzati. Pertanto deve ritenersi soggetto all´imposta IRAP l´imprenditore commerciale, titolare di un´impresa familiare (non i familiari collaboratori), afferendo l´IRAP "non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un´attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi" ed integrando la collaborazione dei partecipanti quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore, o valore aggiunto, rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
FATTO E DIRITTO: L´Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1913/25/2014, depositata in data 25/11/2014, con la quale - in controversia concernente le riunite impugnazioni del diniego (quanto agli anni dal 2005 al 2007) e del silenzio rifiuto (quanto agli anni dal 1998 al 2007) opposto dall´Amministrazione finanziaria ad istanze di rimborso, presentate dal contribuente, agente di commercio, dell´IRAP versata - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto i riuniti ricorsi del contribuente.
I giudici della C.T.P. avevano ritenuto alcune istanze di rimborso (quelle presentate il "12/06/2006" ed il "3106/2010") tardive, per decorso del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, rispetto al alcuni versamenti in acconto effettuati, nel giugno e novembre 2001 e nel giugno e novembre 2005, ed altre infondate nel merito, stante la sussistenza del presupposto dell´autonoma organizzazione (per rilevanti quote di ammortamento di beni strumentali, elevati valori di immobilizzazioni ed anche a prescindere dalla presenza di un collaboratore di impresa familiare).
L´Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, dell´art. 3 della Legge n. 662 del 1996, comma 144 e dell´art. 230 bis c.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto irrilevante, ai fini dell´assoggettabilità ad IRAP, la presenza, pacifica, di un collaboratore familiare, cui veniva corrisposto il 47% del reddito d´impresa, ed, in definitiva, l´esistenza di un´impresa familiare, di per sè sufficiente, pur se non espressamente richiamata dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, per configurare un´attività imprenditoriale assoggettabile ad IRAP. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione c/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto tempestive le richieste di rimborso anche con riferimento ai versamenti in acconto (acconti IRAP 2001 ed acconti IRAP 2005) effettuati oltre il termine di cui all´art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. La Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi soggetto all´imposta IRAP l´imprenditore commerciale, titolare di un´impresa familiare (non i familiari collaboratori), afferendo l´IRAP "non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un´attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi" ed integrando la collaborazione dei partecipanti quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore, o valore aggiunto, rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
Fonte: Ordine Nazionale Medici
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