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Cassazione shock:Sicilia mafiosa, lecito sostenerlo in libro scuola

Rientra nella libertà di insegnamento, garantita dalla Costituzione, l´impiego di un libro di testo destinato agli studenti delle scuole medie inferiori nel quale, "con sufficiente richiamo ai contesti storici e alla cronaca anche recente", si parla della Sicilia con "espressioni e giudizi generali perentoriamente negativi" definendola una regione nella quale la mafia "impedisce di governare per il bene della collettività" e "che riceve dallo Stato più di quello che dà e consuma più di quello che produce". Lo ha stabilito la Cassazione, Sezione III Civile, con Sentenza n. 6785, depositata il 7 aprile 2016, respingendo il ricorso del governatore della Sicilia contro la casa editrice Principato e gli autori del libro ´Geo Italia, le regioni´ nel quale venivano espressi giudizi molto duri sulla realtà socio economica dell´isola. Giudizi che la Presidenza della Regione riteneva diffamatori della popolazione.
In primo grado, la casa editrice era stata condannata a risarcire la regione con 50 mila euro e a non ristampare i passi offensivi. In appello invece il ´ritratto´ della Sicilia è stato ritenuto lecito e obiettivo. La Cassazione ora lo conferma.
Come hanno motivato la Sentenza i Supremi Giudici.
La Cassazione ha affermato, in primo luogo, che l´inserimento di tali espressioni e giudizi in un libro di testo per la scuola media inferiore corrisponde all´esercizio della libertà di insegnamento, a sua volta riconducibile a quella più ampia di manifestazione del pensiero, non solo degli autori del libro, ma, essendo questo destinato ad essere adottato nelle scuole, dei professori o docenti che ritenessero di adottarlo quale strumento di sviluppo del loro programma: dovendo necessariamente offrire questi ultimi la garanzia di un ulteriore momento di riscontro e di mediazione culturale e critica importante, quale opportunità di una meditata riflessione sul tenore spesso categorico delle affermazioni impiegate.
D´altra parte, hanno aggiunto i Giudici, corrisponde a nozioni di comune esperienza che ad un libro di testo per scuole medie sia richiesta una complessiva impostazione prevalentemente assertiva, senza necessità di particolari spunti critici proprio per la preponderante unilateralità della somministrazione delle nozioni nel contesto di quel tipo di scuola, fermo - beninteso - il dovere professionale pedagogico, di chi quella somministrazione gestisce, di offrire riscontri o favorire il senso critico del discente, sebbene certamente in modo compatibile con il contesto in cui opera.
In secondo luogo, ha affermato la Sezione, risponde ad un giudizio di fatto scevro da vizi logici e giuridici e come tale incensurabile in sede di legittimità la valutazione di correttezza delle singole espressioni adoperate dagli autori del testo scolastico e del complessivo quadro offerto agli studenti lettori, come pure della sostanziale verità dei dati di fatto da costoro organizzati e commentati, quale risulta dalla ricchezza ed esaustiva completezza degli elementi, storici e di cronaca recente, presi al riguardo in considerazione dai giudici d´appello e tra loro adeguatamente e ponderatamente raffrontati e collegati.
Infine, ha concluso il Collegio, nemmeno nell´ambito della libertà di insegnamento - anzi, soprattutto in estrinsecazione di essa - è concepibile che le notizie, purchè sostanzialmente vere o soprattutto non artefatte, quand´anche prospettate con una evidentemente prevalente negativa e non equanime impostazione, debbano essere offerte con toni limitati, se non perfino taciute o distorte in ossequio ad una malintesa moderazione, oppure che i giudizi su quelle fondate debbano essere soffocati o piegati ad equivoci sensi di misura, i cui contenuti o ambiti finirebbero con l´avvicinarsi pericolosamente ad una vera e propria forma di censura preventiva. I fatti richiamati o valutati, hanno soggiunto i giudici, debbono essere, certamente, veri almeno nel loro complesso, non potendosi richiedere una puntuale indicazione di fonti e di episodi, nè la somministrazione di puntuali riscontri per ognuno di quelli: ma anche la sostanziale verità di molti dei fatti considerati è stata ritenuta sussistente dalla corte territoriale, con apprezzamento di fatto che, scevro da vizi logici e giuridici evidenti, resta allora incensurabile nella sede di legittimità.
Segue il testo della Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME´ Giuseppe - Presidente -

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -

Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8143/2013 proposto da:

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l´AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

- ricorrente -

contro

CASA EDITRICE GIUSEPPE PRINCIPATO SPA, A.A.I., M.F., S.G.;

- intimati -

nonchè da:

CASA EDITRICE GIUSEPPE PRINCIPATO SPA, in persona del legale rappresentante, Dott. ME.FR., A.A.I., S.G., elettivamente domiciliati in ROMA, V. RODI 32, presso lo studio dell´avvocato EMILIA ROSA FARAGLIA, rappresentati e difesi dagli avvocati LAURA CAVALLARI, GIORGIO FERRARI giuste procure speciali in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrenti incidentali -

contro

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 794/2012 della CORTE D´APPELLO di MILANO, emessa il 14/02/2012, R.G.N. 1455/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l´Avvocato dello Stato FEDERICO DE MATTEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l´inammissibilità in subordine rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

1. - Per i giudizi espressi in un libro di testo per la scuola media inferiore - dal titolo (OMISSIS) - nei confronti della Sicilia e della sua popolazione, la Presidenza della Regione siciliana convenne in giudizio l´editore e gli autori del libro, rispettivamente la Casa Editrice Giuseppe Principato spa, A.A.I., M.F. e S.G., per conseguirne condanna al risarcimento del danno: e l´adito tribunale di Milano accolse la domanda, condannando in solido tra loro i convenuti a pagare un risarcimento di Euro 50.000 e a non ristampare il libro coi passi riconosciuti diffamatori (alle pagine 15, 196, 201 e 202).

I condannati interposero appello, ribadendo la contestazione dell´attiva legittimazione della Regione siciliana e contestando comunque nel merito il carattere diffamatorio delle espressioni adoperate; e l´adita corte di appello, resistendo la Presidenza della Regione siciliana al gravame, ne accolse tuttavia il secondo motivo, respingendo la domanda risarcitoria.

Per la cassazione di tale sentenza, resa all´esito della Camera di consiglio del 14.2.12 col n. 794, ricorre oggi, affidandosi ad almeno tre ordini di doglianze, la Presidenza della Regione Siciliana;

resistono, con unitario controricorso e dispiegando altresì ricorso incidentale articolato su di un unitario motivo, la Casa Editrice Giuseppe Principato spa, A.A.I. e S. G., mentre M.F. non espleta attività difensiva.

Motivi della decisione

2. - Questi i termini della controversia.

2.1. La ricorrente principale Presidenza della Regione siciliana articola tre motivi:

- un primo, rubricato "art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in relazione all´art. 3 Cost." e "A) il carattere diffamatorio delle affermazioni contenute nel libro di testo - la loro valutazione necessariamente unitaria": con cui contesta la considerazione separata delle singole espressioni adoperate dalle controparti ed argomenta per la valenza diffamatoria del loro complessivo significato;

- un secondo, rubricato "art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in relazione agli artt. 21 e 33 Cost." e "B) la valutazione compiuta dalla Corte d´appello in ordine alle altre affermazioni contenute nel testo - carattere diffamatorio non giustificato dall´esercizio del diritto di critica - limiti": con cui nega la ricorrenza della scriminante del diritto di critica, sia quanto a verità dei fatti, sia quanto a correttezza formale e sostanziale delle espressioni in concreto adoperate, sia quanto a indifferenza dei soggetti cui lo scritto è destinato, invocando la riconduzione della fattispecie alla libertà di insegnamento di cui all´art. 33 Cost. e ribadendo la necessità dei requisiti di verità, pertinenza e continenza;

- un terzo, rubricato "le violazioni di legge commesse dalla Corte d´appello - errata identificazione del diritto esercitato dagli autori - errata ricostruzione dei limiti di esso": con cui si sviluppa la riconduzione delle censure all´erroneo esercizio del diritto di libertà di insegnamento, per concludere, dopo analitica disamina delle avverse argomentazioni della corte territoriale, nel senso che "quante volte l´attività intellettiva abbia finalità di insegnamento, la sua manifestazione debba avvenire in maniera misurata e moderata, senza esasperazione dei toni nè enfasi delle affermazioni" e che "la trasmissione del sapere, cioè, deve essere ispirata al più alto rigore espressivo".

2.2. I controricorrenti Casa Editrice Giuseppe Principato spa, A.A.I. e S.G., oltre a contestare partitamente le doglianze della ricorrente e ad ognuna ribattendo analiticamente, dispiegano ricorso incidentale (qualificandolo come condizionato: v. pag. 9 del controricorso) contestando l´affermata legittimazione attiva dell´Ente Regione nella specie, caratterizzata da una presunta offesa alla massa indifferenziata dei siciliani e della loro classe politica dirigente.

2.3. - Alla disamina dei motivi va premesso che le espressioni ritenute diffamatorie dalla ricorrente principale, come riportate in ricorso e nella qui gravata sentenza, sono inserite in un libro di testo destinato agli studenti della scuola media inferiore, figurando del seguente tenore:

- la Sicilia è fra le tre regioni che, in base ad un non meglio precisato sondaggio, gli Italiani riterrebbero da evitare, nonostante la possibilità, una volta eliminatane la delinquenza e miglioratine i servizi, per tutti di apprezzarne la bellezza (pag. 15 del testo);

- il potere dello Stato italiano è stato visto a lungo dai siciliani come una forma di oppressione; questo aiuta a spiegare la sfiducia della popolazione verso l´amministrazione pubblica, considerata capace solo di imporre tasse, ma non di risolvere i problemi dell´isola; i ceti dominanti hanno sempre cercato di sfruttare questa situazione, usando le armi della corruzione e dell´intimidazione, per mantenere il proprio dominio e per sfruttare le risorse dello Stato;

i Governi insomma potevano cambiare, ma soltanto per offrire una nuova facciata al potere mafioso (pag. 196 del testo); oggi la Sicilia è una regione autonoma con ampi poteri, che riceve dallo stato più di quello che dà e consuma più di quello che produce; il potere mafioso ha stabilito nell´isola un clima di violenza che avvelena i rapporti tra la gente, dissangua ogni attività economica e impedisce di governare per il bene della collettività (pag. 196 del testo);

- periferie anonime, talvolta prive persino delle fognature, sono cresciute in condizioni di massimo degrado sociale; abbandonati a se stessi, questi quartieri sono diventati inferni urbani, dove la criminalità non ha freno (pag. 201 del testo);

- l´economia si basa sull´assistenza dello stato, sotto forma di sovvenzioni di opere pubbliche e pagamento di pensioni; la spesa pubblica però, più che dare impulso produttivo, ha alimentato un intreccio di corruzione tra forze politiche e criminalità (pag. 202 del testo).

3. - Il primo motivo di ricorso principale non è fondato: anche se le espressioni adoperate nel libro di testo sono state considerate analiticamente dalla corte di appello, la separata valutazione di quelle non impedisce affatto un giudizio complessivo, pure attinto e formulato, sulla sussistenza dell´esimente del diritto di critica, riferito dalla corte territoriale all´opinione degli autori, sicuramente perentoria, ma appunto collocata in una prospettiva storica ed in un contesto di dati di fatto ritenuti - almeno sostanzialmente - obiettivi.

Pertanto, sia pure riferendo anche a ciascuna delle espressioni adoperate il giudizio finale di rispetto dei requisiti di verità e di correttezza (e sia pure riconoscendo ad alcune di quelle alcune deficienze), esso è in modo chiaro esteso all´intero contenuto ed alla combinazione finale ed all´articolazione delle tesi degli autori.

Tanto è evidente nella considerazione conclusiva dei giudici di secondo grado (a pag. 14 della qui gravata sentenza, ultimo periodo), secondo cui "la maggiore cautela espressiva e di giudizio che...

sarebbe richiesta ai redattori di un testo scolastico rispetto agli autori di un´inchiesta giornalistica o di un saggio scientifico non deve mai tradursi in un´autocensura volta a mascherare aspetti negativi della realtà sociale che, nel caso di specie, non paiono davvero lesivi della reputazione dei siciliani in quanto comunità, ma, casomai, sintomatici degli errori e dell´inadeguatezza di quei ceti dominanti che gli autori, iscrivendosi in una corrente culturale tanto ampia quanto inascoltata, indicano ai lettori come principali responsabili delle criticità che nessuno (neppure, va riconosciuto, la difesa dell´appellata Regione in questa sede) può sottacere".

4. - Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente, attesane l´intima connessione: e, a convinto giudizio del Collegio, sono infondati.

La fattispecie va effettivamente ricondotta non solo e non tanto all´esercizio del diritto di critica (anche se intesa in senso storico), ma nel più generale ambito della libertà di insegnamento di cui all´art. 33 Cost.: prospettiva, questa, non privilegiata dai giudici dei gradi di merito, ma effettivamente posta in luce dall´odierna ricorrente principale fin dall´atto di citazione di primo grado, con richiamo alla decisività del profilo dei destinatari delle opinioni oggettivamente diffamatorie adoperate.

Proprio tale riconduzione, peraltro, offre la chiave interpretativa che idoneamente può definire la fattispecie, perchè la tesi della necessaria autolimitazione delle espressioni di chi si avvale della libertà di insegnamento non può essere accolta, nè nella sua astratta formulazione, nè nella sua concreta applicazione.

4.1. In primo luogo, l´inserimento di tali espressioni e giudizi in un libro di testo per la scuola media inferiore corrisponde all´esercizio della libertà di insegnamento, a sua volta riconducibile a quella più ampia di manifestazione del pensiero, non solo degli autori del libro, ma, essendo questo destinato ad essere adottato nelle scuole, dei professori o docenti che ritenessero di adottarlo quale strumento di sviluppo del loro programma: dovendo necessariamente offrire questi ultimi sul punto, è da sottolineare, oltretutto la garanzia di un ulteriore momento di riscontro e di mediazione culturale e critica importante, quale opportunità di una meditata riflessione sul tenore spesso categorico delle affermazioni impiegate.

Corrisponde del resto a nozioni di comune esperienza che ad un libro di testo per scuole medie sia richiesta una complessiva impostazione prevalentemente assertiva, senza necessità di particolari spunti critici proprio per la preponderante unilateralità della somministrazione delle nozioni nel contesto di quel tipo di scuola, fermo - beninteso - il dovere professionale pedagogico, di chi quella somministrazione gestisce, di offrire riscontri o favorire il senso critico del discente, sebbene certamente in modo compatibile con il contesto in cui opera.

E va notato che, sul punto, la stessa corte territoriale ritiene la sostanziale correttezza dell´esposizione, per la presenza di considerazioni di segno contrario al pure categorico tenore dell´asserzione dei pure preponderanti aspetti negativi (v. pag. 10 della gravata sentenza) e, in particolare, di - benchè obiettivamente limitati - spunti favorevoli e propositivi a difesa dei molti siciliani che si sono ribellati alla mafia ed al maggiore impegno dello Stato nella lotta contro tale organizzazione criminale.

4.2. In secondo luogo, risponde ad un giudizio di fatto scevro da vizi logici e giuridici e come tale incensurabile in sede di legittimità la valutazione di correttezza delle singole espressioni adoperate dagli autori del testo scolastico e del complessivo quadro offerto agli studenti lettori, come pure della sostanziale verità dei dati di fatto da costoro organizzati e commentati, quale risulta dalla ricchezza ed esaustiva completezza degli elementi, storici e di cronaca recente, presi al riguardo in considerazione dai giudici d´appello e tra loro adeguatamente e ponderatamente raffrontati e collegati.

Non spetta a questa Corte di legittimità la condivisione o meno di giudizi così categorici e negativi, rientrando nel suo ruolo esclusivamente il controllo sulla congruità dei ragionamenti posti a loro base: e tale conclusione vale egualmente, benchè non si applichi alla fattispecie - per essere la gravata sentenza stata pubblicata prima del giorno 11.9.12 - il nuovo testo dell´art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalla formulazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (e tanto in forza della disciplina transitoria, di cui al comma 3 del medesimo art. 54 cit.).

Infatti, a questo fine, non assurge a vizio del ragionamento rilevante in questa sede di legittimità - e tale da inficiare la gravata sentenza ai sensi dell´art. 360 c.p.c., n. 5, nemmeno nel testo anteriore alla novella del 2012 - il carattere perentorio dei giudizi espressi dalla corte di merito quale sostanziale condivisione delle recise, indistinte e generiche conclusive asserzioni degli autori del libro scolastico sulla complessa realtà socioeconomica siciliana, con evidente sbilanciamento sugli aspetti negativi pure innegabili e quindi a rischio di approssimazioni non connotate da rigorosa professionalità.

E neppure inficiano, a quello stesso fine, la gravata sentenza gli spunti spiccatamente sociologici valorizzati a rincalzo di quei giudizi, od i riferimenti a fatti di cronaca, benchè recenti, non proprio direttamente rilevanti ai fini della decisione o a gli aperti rimproveri al primo giudice di improprietà dell´impostazione della questione in sede giuridica, resa invece indispensabile per la complessità e la serietà del problema e per il semplicismo dell´approccio scelto dagli autori.

Quello che conta, nella presente sede di legittimità, è che anche le generalizzazioni sommarie o categoriche e l´espressione di perentori giudizi negativi da un punto di vista sociologico o etico, siano tutti - come finiscono con l´essere - adeguatamente calati dalla gravata sentenza in un retroterra culturale e storico di cui si dà ampio conto, sebbene unilateralmente prospettato e con esaltazione degli elementi negativi pure difficilmente negabili.

4.3. Ma, soprattutto e in via dirimente, nemmeno nell´ambito della libertà di insegnamento - anzi, soprattutto in estrinsecazione di essa - è concepibile che le notizie, purchè sostanzialmente vere o soprattutto non artefatte, quand´anche prospettate con una evidentemente prevalente negativa e non equanime impostazione, debbano essere offerte con toni limitati, se non perfino taciute o distorte in ossequio ad una malintesa moderazione, oppure che i giudizi su quelle fondate debbano essere soffocati o piegati ad equivoci sensi di misura, i cui contenuti o ambiti finirebbero con l´avvicinarsi pericolosamente ad una vera e propria forma di censura preventiva.

I fatti richiamati o valutati debbono essere, certamente, veri almeno nel loro complesso, non potendosi richiedere una puntuale indicazione di fonti e di episodi, nè la somministrazione di puntuali riscontri per ognuno di quelli: ma anche la sostanziale verità di molti dei fatti considerati è stata ritenuta sussistente dalla corte territoriale, con apprezzamento di fatto che, scevro da vizi logici e giuridici evidenti, resta allora incensurabile in questa sede.

4.4. Pertanto, correttamente è stata fatta applicazione del seguente principio di diritto: corrisponde al legittimo esercizio del diritto di libertà di insegnamento, garantito dall´art. 33 Cost., l´impiego, in un libro di testo destinato a studenti di scuola media inferiore e quindi ad essere adottato da un docente e studiato sotto la sua direzione, di espressioni e di giudizi generali nel loro complesso perentoriamente negativi sulle condizioni e sulla complessiva realtà socioeconomica di un´intera Regione, se articolati nel rispetto della correttezza formale e con sufficiente richiamo ai contesti storici e di cronaca anche recente, non esigendosi dagli autori di quello, neppure in considerazione dei destinatari dell´opera, alcuna autolimitazione o modalità particolari di formulazione, quali la moderazione o la misurazione delle espressioni o la modificazione dei toni dei giudizi, purchè appunto le une e gli altri oggettivamente corretti e rispondenti almeno in linea di massima a fatti storicamente veri.

5. - Rigettato il ricorso principale, quello incidentale, che è stato espressamente qualificato come subordinato (v. pag. 9 del controricorso), deve dichiararsi assorbito e, con esso, la pure rilevante questione - che viene lasciata quindi impregiudicata - della sussistenza o meno della legittimazione attiva della Regione quale ente esponenziale della comunità indifferenziata dei Siciliani o dei loro ceti dirigenti.

Tuttavia, applicandosi alla fattispecie il testa previgente dell´art. 92 c.p.c., per essere stato intrapreso in primo grado il giudizio prima del 1.3.06, ritiene il Collegio che la particolare complessità in diritto e la sostanziale novità delle questioni poste a base della decisione rendano di giustizia l´integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

6. - Non può infine trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: infatti, la ricorrente principale è esente dal versamento di esso, mentre i ricorrenti incidentali non sono soccombenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, il come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellassistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell´ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2016

 

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