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Cassazione: richiesta di rinvio per legittimo impedimento può essere comunicata tramite fax

Una sentenza che, per quanto non stabilisca, in assoluto, nulla di nuovo, è certamente utile in quanto, nel ribadire un orientamento cui la Corte di legittimità era in precedenza pervenuta in più occasioni, concorre a rassicurare gli avvocati in ordine al corretto utilizzo di uno degli istituti più frequentemente adoperati nella prassi quotidiana, quello del legittimo impedimento.
Con la sentenza in commento, depositata il 12 marzo scorso, i supremi giudici hanno stabilito che l´istanza con cui un legale richiede un rinvio per legittimo impedimento può essere presentata anche tramite telefax, alla sola condizione che lo stesso risulti indirizzato al numero telefonico della cancelleria del giudice procedente, e non, genericamente, a quello del centralino dell´ufficio giudiziario o ad altra utenza telefonica che non sia quella prima citata, che, proprio per il suo collegamento fattuale con il magistrato, fa presumere la puntuale ed immediata conoscenza da parte di questi dell´istanza proveniente da uno dei difensori.
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza in commento, la n. 10793/2018, non ha fatto altro, come precedentemente sottolineato, che ribadire assunti che la medesima Corte di legittimità aveva in precedenza e in più occasioni predicato. Lo ha fatto accogliendo il ricorso interposto contro una sentenza della Corte d´Appello di Salerno, con cui i ricorrenti avevano censurato il comportamento del giudice che non aveva concesso alcun rinvio nonostante fosse in atti una richiesta proveniente dal loro legale e motivata da un legittimo impedimento di quest´ultimo, ritualmente presentata tramite telefax indirizzato alla sezione, unitamente a certificazione medica attestante l´impossibilità di presenziare.
La Corte ha accolto il motivo sottolineando che "l´inoltro a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è ammissibile e determina la nullità della sentenza successivamente pronunciata ove il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull´istanza, purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente, e non invece ad un qualsiasi numero di fax dell´ufficio giudiziario" (cfr., tra le altre, Cass. n. 535/2016).
Ed ancora, che "l´invio a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell´imputato o del difensore non comporta l´onere per la parte di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, essendo, al fine, sufficiente dimostrare che il giudice sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente dell´esistenza dell´istanza".
Da qui l´accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte d´Appello.

 

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