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La perdita di un congiunto che, con le proprie entrate, di fatto veniva ad essere determinante per la sussistenza di un minore, figlio di genitori separati, può essere rilevante per l'equilibrio economico complessivo del nucleo familiare, fino al punto di determinare da parte del giudice un aumento nel quantum dell'assegno di mantenimento imposto meglio accordi di separazione a carico di uno dei genitori del predetto minore. Il principio è stato stabilito dalla Suprema Corte di cassazione, si apprende da una news da poco battuta da ansa.it, che ha stabilito che un ex marito - un professionista che stando alla separazione consensuale doveva versare solo 300 euro al mese per la figlia - sarà tenuto a corrispondere 1200 euro per la ragazzina e 800 alla ex moglie perché la morte del nonno materno ha fatto venir meno "il consistente aiuto economico in favore di figlia e nipote" che l'anziano assicurava da quando il matrimonio, tra borghesi della Cagliari 'bene', era naufragato rovinosamente.
La decisione ricostruisce innanzitutto le dinamiche della patologia familiare, dalla gestione della figlia, affidata alla madre in quanto il padre ha avuto un "comportamento aggressivo" ad altre difficoltà nell'esercizio del ruolo genitoriale per "difficoltà di certo non attribuibili alla ragazzina". Ciò, fino all'affido condiviso.
Successivamente, viene ricostruito, era stata la ex moglie, Monica M., una donna di cinquanta anni che non aveva mai lavorato nonostante una laurea triennale e l'abilitazione all'attività di giornalista, "a rivolgersi al Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di separazione dopo l'improvvisa scomparsa di suo padre, a soli 71 anni. Il legale della donna aveva chiesto che l'ex marito, Michele S., fosse obbligato a versare un assegno mensile di 1800 euro per madre e figlia, ma i giudici di merito sono andati oltre la richiesta e hanno elevato la cifra a 2mila euro. Dei quali, 1200 per la figlia che ha dodici anni e esigenze "presuntivamente" destinate a crescere, e 800 per la ex moglie la cui capacità di reddito è stata ritenuta "inesistente" per l'età della signora e l'assenza di curriculum.
Ad avviso degli 'ermellini', correttamente la Corte di Appello di Cagliari ha respinto il reclamo di Michele S. contro l'impennata dell'assegno considerato che "la morte del padre di Monica M. aveva determinato un rilevante mutamento delle sue condizioni economiche facendo venire meno il consistente aiuto economico in favore della figlia e della nipote".(fonte ANSA).
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