L´utilizzo delle spese di viaggio e soggiorno per finalità diverse nella sentenza della Sesta Sezione del 16 novembre 2016*
Inutile è stato per il Presidente del Consiglio Comunale di un Comune ricorrere in Cassazione contro la sentenza di condanna che lo dichiarò responsabile del delitto di peculato, così riqualificata originaria imputazione di abuso d´ufficio per aver pagato a due persone, estranee alla sua amministrazione, una cena presso un ristorante di Milano per complessivi euro 173, parte della maggior somma ricevuta con determina del Dirigente affari generali del Comune a titolo di anticipo per spese di viaggio e soggiorno per partecipare a Milano, in ragione del suo mandato, a un incontro in tal modo impiegando la somma per finalità diverse da quelle istituzionali.
La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, nella sentenza pubblicata il 16 novembre 2016 (Presidente: ROTUNDO - udienza: 28.6.2016) ha confermato che la condotta del Presidente del Consiglio Comunale non è tale da configurare il delitto di abuso di ufficio, bensì quello di peculato.
A seguito della legge n.86 del 1990 l´elemento oggettivo del reato di peculato è, in ogni caso, costituito esclusivamente dall´appropriazione che si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per il quale si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell´avente diritto con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell´agente.
Dopo lo novella del 1990 si affermò che per aversi appropriazione fosse necessaria una condotta che non risultasse giustificata o giustificabile come pertinente all´azione della pubblica amministrazione; e che pertanto fosse configurabile la distrazione quando in presenza di pagamenti indebiti in favore di terzi, operati pur sempre in nome e per conto della pubblica amministrazione e, dunque, senza negare l´appartenenza pubblica del danaro, utilizzato nell´apparente rispetto di finalità istituzionali.
Su queste premesse, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso in esame si sia verificata un´appropriazione di danaro pubblico, poiché l´imputato, quale presidente del Consiglio comunale, si è "appropriato" di tale danaro per effettuare pagamenti di spesa non rientranti nelle erogazioni stabilite per la trasferta a Milano.
Fonte: Corte di Cassazione
* Articolo a firma Enrico Michetti apparso su "Il Quotidiano della p.a."