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Cassazione: avvocato senza procura speciale? Ricorso inammissibile

L´avvocato che presti il proprio patrocinio in Cassazione non munito di procura speciale, ma facendo ad esempio riferimento a quella del giudizio di merito, subisce delle conseguenze, a partire dalla inammissibilità del ricorso in Cassazione, che non è suscettibile di alcuna sanatoria ex post. Secondo la (scarna) giurisprudenza della Cassazione, da ultimo sez. lavoro, ordinanza 26/06/2017 n° 15895, esistono anzi ulteriori conseguenze, qui descritte da Maria Elena Bagnato

L´avvocato che presenta ricorso per Cassazione sprovvisto di procura speciale, sarà l´unico responsabile per l´attività svolta, le cui conseguenze non produrranno alcun effetto sulla parte assistita.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, nell´ ordinanza n. 15895/17, depositata il 26 giugno 2017.

Nella vicenda in esame, la Corte di merito aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, che aveva condannato l´odierna ricorrente a pagare le differenze retributive, in favore di una lavoratrice. Avverso tale sentenza, la datrice di lavoro, parte soccombente, aveva proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un unico motivo.

La Suprema Corte, nell´esaminare il ricorso, ha rilevato che il legale della ricorrente, fosse sprovvisto di procura speciale alle liti, in quanto, come indicato dallo stesso, nell´intestazione del ricorso per cassazione, l´avvocato rappresentava e difendeva la propria assistita, in virtù della sola delega in calce al ricorso in appello. Tale procura, unica fonte dello ius postulandi, è inidonea allo scopo, pertanto il ricorso è inammissibile, atteso che, come più volte precisato dalla stessa Corte di legittimità (Cass. 13558/2012): "Ai sensi dell´art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all´avvocato iscritto nell´apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. E´, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l´inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all´atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio".

In deroga al principio generale dell´art. 182, co. 2, c.p.c., l´inammissibilità del ricorso per difetto di procura, non potrà essere superata, per una serie di motivi; innanzitutto, nel caso in oggetto, la procura speciale ad litem è del tutto mancante, sin dall´origine, pertanto, non può essere oggetto di ratifica o sanatoria, trattandosi di un requisito preliminare di ammissibilità, senza il quale l´atto introduttivo del giudizio civile non può essere qualificato come tale (Cass. n. 20016 del 06/10/2016).

A ciò si aggiunga che, l´invito alla regolarizzazione da parte del giudice previsto dalla norma sopra indicata, è incompatibile con il giudizio di legittimità, che esclude l´espletamento di un´attività istruttoria con la necessità di produrre, a pena d´improcedibilità, i documenti sull´ammissibilità del ricorso al momento del deposito dello stesso (Cass. n. 20016 del 06/10/2016).

La Cassazione, ha, infine, rilevato che, all´inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del difensore stesso alle spese di lite, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità , in virtù del quale: "In materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l´attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell´esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio" (Cass. 11551 /2015, conforme Cass. n. 58 del 07/01/2016).
Per i motivi suesposti, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l´Avvocato di parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità.

di Maria Elena Bagnato Pubblicato il 29/06/2017 su Altalex

 

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