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Cassazione: atti Equitalia sempre contestabili, non godono di fede privilegiata

Gli atti processuali di Equitalia non godono di fede privilegiata poiché sono redatti nell´ambito di funzioni diverse da quelle di ufficiale giudiziario. Pertanto, ciò che è indicato anche in un atto di pignoramento presso terzi redatto dall´agente della riscossione può essere contestato dall´altra parte del giudizio senza che si renda necessaria la querela di falso.
Lo ha affermato la Corte di cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 26519 depositata ieri, 10 novembre 2017, dichiarando la infondatezza del postulato per cui l´atto di pignoramento da parte dell´agente di riscossione (Equitalia) fa piena fede fino a querela di falso, dell´attività compiuta per la sua redazione, inclusa l´allegazione dei documenti ivi menzionati. Invece, ha affermato la Corte, tale atto ha natura esecutiva, trattandosi di atto processuale di parte; con la conclusione, appunto, della esclusione della necessità di una querela di falso per porno in dubbio le asserzioni in quanto la fidefacienza di cui all´art. 2700 c.c. è riservata ai soli atti pubblici.
È stato così respinto il ricorso di Equitalia, avverso una sentenza di accoglimento di una opposizione spiegata contro un pignoramento presso terzi dalla parte esecutata per omessa indicazione dei crediti per cui si procedeva.
Equitalia aveva insistito nella tesi secondo cui fosse comunque irrlevante la accertata mancata allegazione delle cartelle di pagamento stante la fede privilegiata riguardo i fatti accertati ma la Corte Suprema le ha dato torto, sostenendo, punto, che l´atto di pignoramento presso terzi eseguito dall´agente di riscossione ai sensi dell´art. 72 bis D.p.r. n. 602/1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva dei crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 c.c., conservando invece quella di atto processuale di parte.
Pertanto, scrivono i giudici, l´attestazione ivi contenuta, circa le attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l´atto (nella specie, concernente l´allegazione di un elenco contenente l´indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione), non è assistita da pubblica fede e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto invece avviene, qualora l´agente di riscossione eserciti le funzioni dell´ufficiale giudiziario.
Alessandra Garozzo

 

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