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Cassa forense e il bando per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in istituti di ricovero

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La Cassa forense ha indetto anche per quest'anno il bando per l'assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti. Il bando in questione è reperibile su https://www.cassaforense.it/media/9732/bando-n-3-2021.pdf.

Vediamo di cosa si tratta.

Requisiti di partecipazione

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, è necessario:

  • essere iscritti alla Cassa forense o all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa forense in corso;
  • essere in regola con l'invio delle comunicazioni reddituali per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa e comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento;
  • aver dimorato nel corso dell'anno 2021 in casa di riposo o istituto di ricovero pubblico o privato per anziani, malati cronici o lungodegenti o in struttura equiparata;
  • non aver beneficiato di rimborsi per la medesima causale da altri Enti.

Il contributo erogabile

Il contributo erogabile, fino a esaurimento dell'importo complessivo di € 200.000,00, consiste in un rimborso di una somma non superiore a euro 8.000,00 nell'ipotesi in cui la dimora presso case di riposo o istituti di ricovero abbia avuto una durata pari a un'intera annualità.

In caso di minor durata, il contributo è liquidato in proporzione ai giorni di effettivo ricovero.

La domanda di partecipazione e la graduatoria

La domanda di partecipazione al bando in questione:

  • va inviata entro le ore 24,00 del 18 gennaio 2022, a mezzo raccomandata A/R alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura – Via G. G. Belli, 5 – 00193 – Roma, o a mezzo PEC dedicata (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), utilizzando l'apposito modulo presente sul sito dell'Ente previdenziale;
  • va corredata di i) copia del documento di riconoscimento dell'iscritto o di chi ne ha la rappresentanza; ii) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non anteriore a tre mesi; iii) copia dell'eventuale provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno; iv) copia documentazione attestante il periodo di ricovero; v) copia del pagamento della relativa retta; vi) autocertificazione attestante che la spesa è a completo carico del beneficiario e che non è soggetta a rimborso parziale o totale da parte di altri Enti.

Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante deve produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Decorso il termine per la presentazione della domanda e per la sua regolarizzazione, verrà formata una graduatoria con criterio inversamente proporzionale all'importo risultante dalla somma del reddito del beneficiario e del 50% di quello del coniuge o della parte dell'unione civile. Avranno priorità in graduatoria coloro che non hanno percepito il contributo tramite il medesimo bando indetto per l'anno 2020. Con l'inoltro della domanda, l'istante autorizza Cassa forense a pubblicare la graduatoria su internet. In ogni caso, questa non riporterà l'indicazione dei nominativi, ma riporterà solo i seguenti dati:

  • codice meccanografico/numero di protocollo della domanda;
  • reddito utilizzato ai fini della graduatoria stessa.

L'Ente previdenziale si riserva, inoltre, di eseguire controlli a campioni per verificare la veridicità della documentazione, delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente. 

 

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