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Cassa forense, contributi impagati: intimazione dopo 5 anni dalla notifica della cartella, credito prescritto

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I crediti da omesso versamento alla Cassa previdenziale di categoria (come Cassa forense, n.d.r.), così come le sanzioni per violazione del Codice della Strada, si prescrivono se l'intimazione di pagamento è notificata oltre i cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale (così Cass., sez. trib., 29.11.2017, n. 28576). In sostanza, il diritto alla riscossione di un credito azionato mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposto è soggetto alla stessa prescrizione prevista per il debito sottostante la cartella, non essendovi stato, in tali ipotesi, un accertamento giurisdizionale che conduca all'applicazione del termine decennale dell'actio iudicati, di cui all'art. 2953 c.c.

Questo è quanto ha ribadito il Tribunale di Crotone con sentenza del 22 dicembre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione del Giudice di merito.

I fatti di causa

Il ricorrente è un avvocato che ha proposto opposizione contro l'atto di pignoramento presso terzi notificatogli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il credito sotteso a tale atto discende, tra gli altri, dal mancato pagamento delle cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada e mancato versamento dei contributi alla Cassa forense. Orbene, a dir del ricorrente, i crediti in questione sono prescritti. In buona sostanza, secondo l'avvocato, le cartelle in esame non sono state mai notificate allo stesso e l'intimazione di pagamento gli è stata notificata oltre il termine prescrizionale quinquennale applicabile ai crediti sottostanti alle cartelle, quali le contravvenzioni al codice della strada e i contributi della Cassa forense. 

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale adito.

La decisione del Tribunale

Il Giudice di merito, innanzitutto, fa rilevare che la domanda proposta dal ricorrente va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., dal momento che oggetto dell'opposizione è l'insussistenza del diritto del creditore a procedere con l'esecuzione forzata per prescrizione delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto di pignoramento. Chiarito questo, il Tribunale passa all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'avvocato. In punto, fa rilevare che:

  • l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha sostenuto che tutte le cartelle poste a base dell'intimazione di pagamento e del successivo atto di pignoramento sono state regolarmente notificate. Ciononostante non esibisce alcuna prova a supporto di tale circostanza;
  • pur a voler concedere che dette cartelle siano state notificate, in ogni caso la pretesa creditoria, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, risulta irrimediabilmente prescritta e non risulta provata la relativa interruzione.

A proposito di tale ultimo punto, il Giudice di merito si sofferma sulla natura dei crediti e sottolinea che i crediti da omesso versamento alla Cassa previdenziale di categoria, così come le sanzioni per violazione del Codice della Strada, devono ritenersi prescritti qualora non sia notificata l'intimazione di pagamento entro i cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale (così Cass., sez. trib., 29.11.2017, n. 28576). 

E ciò anche se questa sia diventata inimpugnabile per mancata opposizione nei termini. Infatti, in caso di tale omissione, il credito sottostante si prescrive se nel termine di cinque anni dalla notifica della cartella, non segue la notifica dell'intimazione di pagamento. In punto, il Tribunale richiama un pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass., SS. UU., 17.11.2016, n. 23397). Vale a dire che il diritto alla riscossione, ove la cartella non sia stata opposta nei termini, non sussistendo un accertamento giudiziale a causa appunto dell'omessa opposizione nei termini, è soggetto alla stessa prescrizione prevista per il debito sottostante la cartella - nella specie cinque anni -. Il termine prescrizionale, dunque, non si converte in quello decennale dell'actio iudicati, di cui all'art. 2953 c.c.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tribunale, ritenendo prescritto il credito vantato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, in assenza di prova di atti interruttivi intervenuti dopo la notifica delle cartelle di pagamento su indicate, ha accolto l'opposizione e ha annullato, con riferimento alle suddette cartelle, l'atto pignoramento. 

 

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