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Canone Rai: modelli e procedure per chiederne l’esenzione e il rimborso

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 Inquadramento normativo: R.D.L. n. 246 del 21.02.1938

Canone Rai: si tratta di un'imposta dovuta per la detenzione di un "uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi, che va pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.

Per "apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" si fa riferimento a tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva.

Ne consegue che i personal computer, anche collegati in rete, se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

Come si paga: l'importo, pari ad euro 90, è addebitato sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

In alternativa all'addebito in bolletta, se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio 2018.

È possibile anche chiedere l'addebito sulla pensione, facendone richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento; tale modalità può interessare tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell'anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.

Casi di esenzione: nei casi particolari di seguito indicati, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva, per evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all'esenzione dal pagamento del canone.

I moduli d'esenzione possono essere inviati tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o tramite raccomandata A/R da spedire a Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, s.a.t. - Sportello abbonamenti tv - Casella Postale 22 - 10121 Torino; in alternativa possono essere presentate dal soggetto richiedente recandosi presso qualsiasi sede dell'Agenzia delle Entrate.

 Soggetti privi di apparecchio TV: sono esentati dal pagamento del canone tutti i contribuenti che, seppur titolari di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, non hanno in casa nessun apparecchio televisivo.

In tal caso l'intestatario dell'utenza elettrica dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva mediante la compilazione del modulo di Dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo (messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Cittadini-Agevolazione - Canone TV - Casi di esonero" e qui allegato ), ed inviarlo rispettando le seguenti date:

- da luglio 2018 al 31 gennaio 2019 per ottenere l'esonero dell'intero anno 2019;

- dal 1° febbraio al 30 giugno 2019 per ottenere l'esonero dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre) del 2019.

La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell'apparecchio tv.

Nel caso di attivazione di una nuova utenza elettrica durante l'anno e nel caso di non possesso di TV in casa, la domanda di esenzione potrà essere presentata entro la fine del mese successivo a quello di attivazione della fornitura: il canone Rai non sarà addebitato in bolletta fin da subito e, in caso contrario, sarà possibile presentare domanda di rimborso.

Focus: il medesimo modello di cui sopra può essere utilizzato anche:

- da un erede per dichiarare che nell'abitazione in cui l'utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV (Quadro A);

- dai contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale per certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell'abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari (Quadro A);

- da un componente della stessa famiglia anagrafica, per segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale (Quadro B); in tal caso la dichiarazione, valida anche in caso di seconda casa, può essere presentata in qualunque momento dell'anno e non deve essere ripresentata annualmente;

- dall'erede per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l'intestatario dell'utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto (Quadro B);

- per comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate (Quadro C). 

 Anziani over 75: gli anziani di età pari o superiore a 75 anni con reddito annuo familiare fino ad 8.000 euro possono presentare una dichiarazione sostitutiva (allegata) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV; l'esenzione spetta se nell'abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l'apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L'agevolazione spetta per l'intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell'anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell'anno, l'agevolazione spetta per il secondo semestre.

Se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare nuove dichiarazioni per gli anni successivi; diversamente, se si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

Coloro che, in presenza dei requisiti previsti, hanno pagato il canone degli ultimi 10 anni, possono chiederne il rimborso tramite il modello disponibile anche presso gli uffici dell'Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.

Diplomatici: vi rientrano, per effetto di convenzioni internazionali, gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.

La relativa dichiarazione sostitutiva (allegata sotto) può essere presentata in ogni giorno dell'anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa.

La dichiarazione sostitutiva, inoltre, deve essere presentata anche per comunicare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata (cessazione anticipata dell'incarico diplomatico) o nel caso in cui ci siano variazioni dell'incarico cui è legata la condizione di esenzione.

Rimborso: i cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso (allegato), indicando le condizioni e i requisiti che danno diritto all'esenzione.

I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso viene pagato direttamente dall'Agenzia delle entrate.

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