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Ladro seriale di...scarpe femminili ! Cassazione, cessata fiducia, dipendente Poste licenziato

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. n. 15677/2016, Sezione Lavoro, depositata il 28 luglio 2016.
Con tale sentenza i Supremi Giudici, in riferimento alla condotta malsana di un dipendente di "poste italiane" resosi responsabile del furto di scarpe femminili, hanno precisato come tale attività compiuta dall´uomo, soprattutto in relazione al "modus operandi", deve ritenersi tale da far venir meno il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.
La natura di tale reato (reato contro il patrimonio), tra l´altro, si presenta in totale contrapposizione con il lavoro svolto dall´uomo presso le poste, motivo per cui risulta del tutto esente da qualsiasi critica, ha chiosato la Sezione di legittimità, il licenziamento in tal modo irrogato.
La sentenza impugnata ha, infatti, giustamente considerato che tali fatti, lungi dall´essere riconducibili ad una insana attenzione per le scarpe femminili, consistettero piuttosto nell´essersi introdotto clandestinamente, mediante impiego di chiavi abusivamente duplicate, nell´abitazione della parte lesa, impossessandosi di dieci paia di scarpe appartenenti a quest´ultima, con l´aggravante di aver usato violenza sulle cose (e cioè la forzatura dell´armadio), concretando così l´ipotesi delittuosa di cui agli artt. 624 e 625 c.p. e dunque un fatto particolarmente grave (reato contro il patrimonio, aggravato da violenza sulle cose), tanto più considerate le mansioni di addetto allo smistamento e movimentazione di beni di terzi, affidati al servizio postale.
Deve infatti tenersi in considerazione il fatto che la sentenza impugnata, come detto, non ha ritenuto, come lamentato dal ricorrente, sic et simpliciter censurabile con la massima sanzione l´impossessamento di altrui scarpe femminili, bensì le modalità della condotta contestata (introduzione abusiva e fraudolenta nell´altrui abitazione, la forzatura di un armadio e l´impossessamento di tali oggetti), dando rilievo solo ad abundantiam alla divulgazione della notizia, ammessa dallo stesso ricorrente, ad opera della stampa.
Il ricorso del lavoratore per i motivi su detti è stato pertanto rigettato.
Sentenza allegata






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