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Bovini infetti, ordinanza repressiva. CdS: legittima anche se viola contraddittorio procedimentale

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Nel caso in cui, in occasione di controlli periodici effettuati sugli allevamenti di bestiame bufalino, vengano riscontrate patologie che colpiscono il 50% dei predetti animali, è legittimo il provvedimento con cui il Sindaco dispone il sequestro fiduciario e l'affidamento in custodia dell'allevamento bufalino, nonché il divieto di conferimento, agli stabilimenti di trasformazione, del latte prodotto. Tale legittimità sussiste anche se la pubblica amministrazione sia incorsa in violazione del contraddittorio procedimentale.

Questo ha statuito il Consiglio di Stato con sentenza n. 7421 del 30 ottobre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

L'appellante è un allevatore che ha impugnato l'ordinanza sindacale con cui è stato disposto il sequestro fiduciario e l'affidamento del bestiame bufalino, nonché il divieto di conferimento del latte prodotto ai relativi stabilimenti di trasformazione. In buona sostanza, è accaduto che in occasione dei controlli periodici sugli allevamenti bufalini, è stato riscontrato che alcuni capi di bestiame facenti parte dell'allevamento dell'appellante erano risultati positivi al test di brucellosi, una malattia infettiva provocata dai batteri del genere Brucella. Tale circostanza ha indotto il Comune ad adottare il provvedimento impugnato.

A dire dell'appellante, l'ordinanza sindacale su richiamata è illegittima per violazione del D.M. n. 651/1994 (recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini) e dell'art. 3 Legge n. 241/1990 (che disciplina l'obbligo di motivazione nel provvedimento amministrativo). 

In primo grado è stato rigettato il ricorso dell'appellante e così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultimo.

La decisione del CdS.

I Giudici di secondo grado condividono le conclusioni della sentenza impugnata.

A loro avviso, le risultanze istruttorie del Servizio Veterinario Sanità Animale Ambito Operativo hanno evidenziato in modo incontestabile che oltre il 50% dei capi di bestiame dell'azienda è risultato positivo alla diagnosi sierologica della brucellosi per la specie bovina e bufalina (FDC).

Questo dato, secondo il Consiglio di Stato, è sufficiente per far ritenere legittimo, anzi, doveroso il provvedimento repressivo impugnato. Una legittimità, questa, che appare ancor più rafforzata in considerazione del fatto che numerosi bovini dell'allevamento di proprietà dell'appellante sono risultati positivi al vaccino antibrucellosi. Questa ulteriore circostanza, non smentita dall'appellante medesimo, dimostra come quest'ultimo abbia provveduto a vaccinare gli animali non infetti, contravvenendo alle previsioni di cui all'art. 25 D.M. n. 651/1994, in forza delle quali:

  • «sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi bovina»;
  • eventuali deroghe al divieto suddetto «possono essere consentite solo in particolari situazioni epidemiologiche ma comunque sono sottoposte a specifiche autorizzazioni rilasciate dall'autorità regionale, previo parere conforme della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità».

Orbene, nel caso di specie, l'appellante non ha provato di essere in possesso di tale specifiche autorizzazioni, con l'ovvia conseguenza che per il principio di precauzione si è resa necessaria anche la misura del divieto di commercializzazione del latte prodotto dallo stabilimento.

La legittimità del provvedimento impugnato non verrebbe meno neanche se si accogliessero le lamentele dell'appellante in merito alla violazione del contraddittorio procedimentale per omessa partecipazione di un veterinario di parte durante i controlli. E ciò in considerazione del fatto che, «anche per ipotesi ammettendo, come egli sostiene, che fosse necessaria la partecipazione di un veterinario di parte privata ai controlli, tali controlli comunque non avrebbero potuto smentire [...] né l'infezione contratta da alcuni capi né la somministrazione non autorizzata del ridetto vaccino, riscontrata dall'autorità sanitaria». Tali irregolarità lamentate dall'appellante, infatti, assumono rilievo meramente formale e passano in secondo ordine rispetto al rischio di contagio che ci sarebbe stato, ove la p.a. non avesse provveduto tempestivamente con il provvedimento in esame nell'ottica di prevenzione.

Alla luce di tali considerazioni, quindi, il Consiglio di Stato, ritenendo giustificata l'ordinanza impugnata, ha rigettato l'appello e ha confermato la sentenza di primo grado.

 

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