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Bollo auto: quando e come non va pagato

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Inquadramento normativo: legge n. 342/2000; legge di bilancio per il 2018.

Bollo auto: è una tassa automobilistica legata alla proprietà del veicolo, a prescindere dall'effettivo utilizzo del mezzo e dalla sua circolazione.

Si tratta di un tributo locale, destinato dalle Regioni di residenza dell'interessato, che grava su tutti gli autoveicoli e i motoveicoli che sono immatricolati in Italia.

Il bollo auto – il cui importo è variabile a seconda della potenza del veicolo cui si riferisce e della sua classe ambientale – va pagato dall'interessato con cadenza annuale, a seconda della data di immatricolazione del veicolo.

Casi di esenzione: non sempre il pagamento del bollo è dovuto, in quanto ne è prevista l'esenzione nel caso di auto trentennali, auto ecologiche e qualora l'auto sia di proprietà di un soggetto disabile.

Essendo la competenza in materia di bollo affidata alle Regioni, potrebbero essere previste dalle stesse altre forme di esenzione di cui beneficiare (ad esempio, alcune specifiche esenzioni riguardano i veicoli delle organizzazione di volontariato, i veicoli per trasporto specifico, i veicoli destinati al servizio antincendio).

Veicoli ultratrentennali: la legge n. 342/2000 stabilisce che sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione; tuttavia, se i suddetti mezzi vengono utilizzati su una pubblica strada, sono tenuti a pagare una tassa forfettaria di circolazione (pari ad euro 28,40 per gli autoveicoli ed euro 11,36 per i motoveicoli). Sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).

Auto ecologiche: la legge di Bilancio per il 2018 prevede l'esenzione totale dal pagamento del bollo per auto, moto e ciclomotori a due, tre o quattro ruote a propulsione elettrica per i primi 5 anni successivi alla data della prima immatricolazione. Terminato il periodo di esenzione la tassa automobilista dovrà essere corrisposta nella misura di 1/4 dell'importo stabilito per le auto a benzina.

In Lombardia è prevista l'esenzione di tre anni dal pagamento del bollo auto nel caso di demolizione di un veicolo inquinante e contestuale acquisto di uno più pulito. 

 Disabilità: è il caso più importante di esenzione e ricorre quando la disabilità sia comprovata e riconosciuta in modo permanente.

L'esenzione vale quando il veicolo (autoveicolo o motoveicolo, destinato a trasporto promiscuo o specifico) è intestato direttamente al disabile o al familiare di cui il soggetto portatore di handicap è a carico; ci si può astenere dal pagamento del bollo solo per un veicolo, anche se il disabile ne possiede più di uno (al momento della presentazione della domanda il soggetto beneficiario deve indicare il numero della targa del veicolo eletto).

Non beneficiano dell'esenzione i veicoli intestati ad altri soggetti privati o pubblici (es. società di trasporto o cooperative).

A chi spetta: ne ha diritto colui il quale sia:

- disabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992;

- handicappato psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

- sordo ai sensi della legge n. 381 del 26 maggio 1970 (sordità perlinguale o sordomutismo);

- cieco assoluto o con ridotta capacità visiva ex artt. 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001;

- invalido pluriamputato o inabile con grave difficoltà di deambulazione;

- invalido per ridotte o impedite capacità motorie, non colpito da una grave limitazione della deambulazione, ma limitatamente ai veicoli di proprietà dello stesso adattato in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche (patente speciale) e sempre che l'adattamento risulti nella carta di circolazione.

L'esenzione spetta anche al familiare che abbia a carico il disabile (con reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro) in riferimento al veicolo utilizzato totalmente o prevalentemente per il portatore di handicap.

Alle categorie di disabili indicate, le Regioni possono aggiungerne altre, a loro discrezione.

Limitazioni: l'esenzione è riconosciuta, limitatamente ad un solo veicolo, alla persona disabile o al soggetto cui il disabile risulta essere fiscalmente a carico. La cilindrata del veicolo oggetto di esenzione non deve essere superiore a 2.000 centimetri cubici per auto alimentate a benzina; 2.800 centimetri cubici per quelle diesel.

Nessuna preclusione di reddito si rinviene qualora a richiedere l'esenzione bollo auto è il disabile al quale è intestato il veicolo; se, invece, il richiedente dell'esenzione è il familiare che abbia a carico il disabile, è necessario che il suo reddito lordo sia inferiore o uguale a 2.840,51 euro.

Procedura: il disabile o il familiare interessato a ottenere l'esenzione dal bollo auto deve presentare la domanda (a mano o tramite raccomandata A/r all'Ufficio Tributi della Regione, o presso l'Agenzia delle Entrate o, nel caso in cui sia presente la convenzione con la Regione, presso l'Unità Territoriale ACI della provincia di residenza o ad una delle Delegazioni ACI) entro 90 giorni dalla scadenza per il pagamento della tassa automobilistica e solo per il primo anno in cui la richiede.

Alla domanda devono essere allegati: una fotocopia della carta di circolazione, il certificato medico attestante lo stato d'invalidità (quali, i verbali di riconoscimento dell'handicap o dell'invalidità civile rilasciati dalla Commissione medica dell'ASL o altra struttura autorizzata) e, nel caso in cui il richiedente sia il familiare, la dichiarazione dei redditi del disabile o del familiare da cui risulta che il portatore di handicap è a suo carico (la presentazione della dichiarazione dei redditi può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva che comprovi che il soggetto disabile è a carico dell'intestatario del veicolo); per le auto sulle quali sono stati effettuati adattamenti (esclusi quelli della carrozzeria) occorre presentare una copia della patente di guida speciale.

 Esito della domanda: ricevuta l'istanza, gli uffici competenti verificano la regolarità formale e l'integrità della domanda (se la stessa è incompleta, verranno richiesti gli ulteriori documenti per la regolarizzazione) e la protocollano consegnandone la relativa ricevuta; di seguito trasmettono i dati in essa contenuti all'Anagrafe tributaria, la quale informerà gli interessati, sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda.

Chi ha ottenuto l'esenzione, non è tenuto a esporre sull'auto avvisi o contrassegni che lo attestino; se, invece la domanda viene rigettata, si hanno 30 giorni di tempo per pagare l'imposta (il termine può variare da regione a regione).

Durata: l'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

Perdita del diritto all'esenzione: il diritto si perde nel momento in cui vengono meno i requisiti previsti dalla legge per il suo riconoscimento o perché l'auto per il quale è stata presentata domanda viene venduta. In tutti questi casi spetta al soggetto beneficiario comunicare questi mutamenti allo stesso ufficio che aveva concesso l'agevolazione, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione (90 giorni in caso di decesso).

Vendita del veicolo: in tal caso, è possibile spostare l'esenzione fiscale ad un altro veicolo intestato al disabile o a qualche parente fiscalmente a carico.

Trasferimento dell'esenzione: l'esenzione può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della persona disabile o del soggetto cui il disabile risulta essere fiscalmente a carico solo trascorsi quattro anni dalla data del riconoscimento dell'esenzione, salvo il caso in cui il veicolo precedentemente esentato sia stato venduto, demolito o rubato. Il passaggio dell'esenzione avviene senza interruzioni se la perdita del possesso si verifica entro il termine di scadenza per il pagamento della tassa automobilistica per il nuovo veicolo.

 

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