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Bollette dell’acqua: prescrizione ridotta dal 1° Gennaio 2020

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Riferimenti normativi: Legge di bilancio 2018 n. 205/2017 – art.2948 c.c.

Focus: La revisione dei termini di prescrizione delle bollette che ha gradualmente riguardato negli anni precedenti il settore elettrico e quello del gas, si estende, dal 1° gennaio 2020, anche per le bollette dell'acqua. L'utente, quindi, può eccepire la prescrizione per i ritardi nella fatturazione del gestore e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di due anni.

Principi generali: Alle fatture di acqua, luce e gas, si applicava in passato la prescrizione quinquennale, come disposto dall'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., che reca eccezioni alla regola della prescrizione ordinaria decennale e afferma che si prescrivono in cinque anni "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". Per lungo tempo anche la giurisprudenza ha aderito alla norma precitata fino alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), la quale non solo ha precisato che " nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni ", ma ha aggiunto che anche " nei contratti di fornitura del servizio idrico " il corrispettivo si prescrive in due anni". Inoltre, essa ha ulteriormente chiarito che le disposizioni che introducono il termine di prescrizione biennale si sarebbero applicate alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020. In buona sostanza, a partire dal 1° gennaio 2020, il termine di prescrizione, ridotto da cinque a due anni per quanto riguarda il diritto al corrispettivo delle forniture precedentemente applicato nel settore elettrico e quello del gas, si applica anche per le bollette dell'acqua, in attuazione della legge di Bilancio 2018. Per le bollette precedenti all' 1°gennaio 2020, invece, continuerà a valere la prescrizione quinquennale

Effetti della prescrizione: La prescrizione biennale ha effetto non solo nei confronti dei consumatori (famiglie e privati), ma anche per microimprese, società e professionisti e decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto, cioè dal giorno successivo alla data di scadenza della bolletta. Se il termine finale cade in un giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente qualora entro la scadenza del termine di due anni siano inviati atti di sollecito di pagamento, mediante raccomandata a/r o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – Arera - ha chiarito che per tutte le fatture di acqua, luce e gas, con scadenza successiva ai termini summenzionati "nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati". Nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli, pur avendo a disposizione i dati di misura di rettifica, "per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore". L'Arera, con delibera del 17 dicembre 2019 n.547/2019/R/idr, ha illustrato le misure volte all'integrazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato per rafforzare la tutela degli interessi degli utenti e la garanzia di adeguati livelli di performance di gestori.

Il provvedimento ha introdotto anche la " fatturazione minima mensile" per evitare bollette troppo ravvicinate e un meccanismo di premi e penalità " per migliorare gli standard del servizio (attivazione/disattivazione fornitura, lavori di manutenzione, tempi di intervento per le segnalazioni di malfunzionamento dei contatori)e il rapporto contrattuale tra gestore e utente (gestione del contratto, rispetto degli appuntamenti, verifiche dei contatori e del livello di pressione, risposte a richieste scritte)" mediante la fissazione di obiettivi annuali di performance a seconda del livello delle prestazioni rese dai gestori. I gestori per trasparenza saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni. In alternativa questi importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di due anni. In ogni caso, i gestori sono tenuti ad informare gli utenti della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire una modulistica per l'utente al fine di inviare una richiesta per manifestare la volontà di non pagare (disponibile anche su sito internet e negli sportelli aperti al pubblico) e i recapiti a cui inviare la richiesta.



 

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