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Blue Whale, Cassazione esclude istigazione a suicidio se esso non si verifica

Si configura "l´istigazione al suicidio a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima".
La V sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n 57503 depositata il 22 dicembre 2017, così si è espressa in merito ad un ricorso, ultima tappa di un iter processuale che ha visto nell´inquietante e tragico "gioco" del Blue Whale Challenge, la sua origine.
Tale pratica è oggi in uso tra i bambini e gli adolescenti tra i 9 e i 17 anni, e si caratterizza per una serie di regole che un "tutor" detta ad un "whale", indicando in tal modo il ragazzo che deve rispettarle e darne prova, il quale poi giunge all´ultimo e irreversibile gesto, il suicidio.
Nella fattispecie oggi oggetto della nostra attenzione, il minorenne vittima di tali precetti, aveva ricevuto una serie di messaggi al cellulare, in sé idonei a indurlo al suicidio.
Tuttavia il minore non tentava il suicidio, e giungeva solo fino al punto di procurarsi delle lesioni non gravi.
Il "tutor" quindi, indagato per istigazione al suicidio e adescamento di minori, subiva il sequestro probatorio del telefono cellulare e del materiale informatico, misura confermata dall´ordinanza del Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame.
Avverso tale ordinanza, l´indagato adiva la Cassazione con tre motivi di ricorso. Sul terzo, ossia la dedotta errata applicazione dell´art 580 c.p., condiviso e quindi ritenuto fondato, i Supremi Giudici si sono pronunciati come di seguito.
invio di sms all´interno della pratica Blue Whale, non è idoneo a configurare il tentativo di istigazione al suicidio, sebbene tali messaggi contengano l´invito a procurarsi dei danni.
 
"L´art. 580 c.p. puniscel´istigazione al suicidio a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima." L´ambito di tipicità disegnato dal legislatore esclude, dunque, non solo la rilevanza penale dell´istigazione in quanto tale, ma anche dell´istigazione accolta cui non consegua la realizzazione di alcun tentativo di suicidio ed addirittura di quella seguita dall´esecuzione da parte della vittima del proposito suicida da cui derivino, però, solo lesioni lievi o lievissime».
 
Tuttavia la Suprema Corte, data la genericità e quindi l´infondatezza delle censure proposte col secondo motivo di ricorso, (pertanto ritenendo la condotta addebitata all´indagato inquadrabile nella fattispecie di adescamento di minori) non annullava il provvedimento impugnato e rigettava il ricorso.
Alessandra Garozzo
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