![](/images/foto/grandi/biodiversit.jpg)
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2015 la legge n. 194/2015 che entrerà in vigore il 26 dicembre 2015.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2015 la legge n. 194/2015 recante "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita´ di interesse agricolo e alimentare".
La legge che si compone di 18 articoli entrerà in vigore il 26 dicembre 2015.
In particolare all´art. 1 si precisa che la tutela e la valorizzazione della biodiversita´ di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.
Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversita´ di interesse agricolo e alimentare e´ costituito:
a) dall´Anagrafe nazionale della biodiversita´ di interesse agricolo e alimentare di cui all´articolo 3;
b) dalla Rete nazionale della biodiversita´ di interesse agricolo e alimentare di cui all´articolo 4;
c) dal Portale nazionale della biodiversita´ di interesse agricolo e alimentare di cui all´articolo 5;
d) dal Comitato permanente per la biodiversita´ di interesse agricolo e alimentare di cui all´articolo 8.
Per le finalita´ della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonche´ gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversita´ di interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilita´.
Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversita´ di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attivita´ degli agricoltori tese al recupero delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali e allo svolgimento di attivita´ di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversita´ di interesse agricolo e alimentare.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell´istruzione, dell´universita´ e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le universita´ possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversita´ di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attivita´ di formazione e iniziative culturali.
Per continuare nella lettura delle disposizioni clicca:
Legge n. 194/2015 (link in allegato, ndr)
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Fonte: Quotidiano della p.a.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.