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Bagaglio perso, SC: è responsabile la compagnia aerea anche se si avvale di un assistente di terra

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Con ordinanza n. 2544 del 30 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di smarrimento del bagaglio, la responsabilità è sempre della compagnia aerea (vettore contrattuale). E ciò anche quando quest'ultima si sia avvalsa, per la presa in consegna del bagaglio, di una società che all'aeroporto svolge servizi a terra (cosiddetto vettore operativo). In tali ipotesi, infatti, il vettore operativo è assimilabile, in ordine a questo tipo di prestazione, alla figura dell'handler (ossia assistente a terra a terzi) nel trasporto aereo di merci.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudci di legittimità.

I fatti di causa. 

La ricorrente è vettore operativo, ossia presta assistenza a terra ai passeggeri in ordine alla presa in consegna dei loro bagagli. È accaduto che essa è stata chiamata in causa dalla compagnia aerea (vettore contrattuale) convenuta in giudizio da una passeggera per il risarcimento danni derivanti dallo smarrimento del bagaglio. In primo grado, la ricorrente è stata ritenuta responsabile in via esclusiva di tale perdita e condannata al pagamento dei danni subiti dalla passeggera. In secondo grado, è stata confermata la decisione, con riduzione del quantum risarcitorio e con tacita estromissione della compagnia aerea dal giudizio. Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

La decisione della SC.

Innanzitutto, i Giudici di legittimità fanno rilevare che «la fattispecie avrebbe dovuto essere risolta de plano con l'applicazione dell'articolo 953 del codice della navigazione, come modificato, nella parte aeronautica, dai decreti legislativi n. 96/2005 e n. 151/2006», disposizione che trova attuazione nell'ambito del trasporto di merci 

Secondo questa norma il vettore è sempre responsabile per le cose che gli vengono consegnate per il trasporto. Una responsabilità, questa, che resta ferma fino al momento della riconsegna della merce al destinatario, «anche se prima di tale consegna le cose sono affidate [...] a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario». A tal proposito, la stessa giurisprudenza, con riferimento al trasporto aereo di cose, ha recentemente preso in considerazione due casi: 

  1. da un lato, quello in cui l'assistente a terra (o handler) riceve la merce in arrivo dal vettore aereo con obbligo di restituirla al destinatario;
  2. dall'altro quello in cui l'handler riceve la merce in partenza dal mittente con l'obbligo di custodirla e di consegnarla al vettore (Cass., sez. un., 20/09/2017, n. 21850). 

Nella prima ipotesi, i) l'handler è responsabile sia nei confronti del mittente che nei confronti del vettore aereo, ii) il vettore aereo è responsabile secondo le regole del contratto di deposito e quindi risponde dei danni quando la cosa del mittente non può essere restituita. 

Nella seconda ipotesi, invece, il mittente non ha alcuna azione diretta nei confronti dell'handler nel caso di perdita della cosa consegnata. In buona sostanza, il mittente non è legittimato ad agire nei confronti dell'handler, ma può agire a titolo contrattuale solo nei confronti del vettore. Tuttavia esiste una responsabilità extracontrattuale dell'handler nei confronti del mittente per fatto colposo, ossia per aver omesso la diligenza necessaria nell'«adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto ex art. 1228 codice civile». Orbene, tornando al caso di specie, ad avviso dei Giudici di legittimità, la ricorrente, vettore operativo, ha preso in consegna i bagagli al momento della partenza del viaggiatore.  

Si tratta di una prestazione assimilabile a quella dell'handler nel trasporto aereo di merci, vale a dire assimilabile a quella dell'ausiliario del vettore aereo, soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto. In forza di tanto, quindi, alla fattispecie in esame, rientrando proprio nell'ambito della seconda ipotesi appena esaminata, trova applicazione l'articolo 953 innanzi enunciato. Con l'ovvia conseguenza che nel giudizio di merito non avrebbe dovuto essere affermata la responsabilità esclusiva della ricorrente con estromissione dal processo della compagnia aerea. Quest'ultima, infatti, «in qualità di vettore contrattuale, avrebbe dovuto rispondere della perdita del bagaglio a titolo di inadempimento del contratto, pur non avendo materialmente ritirato il bagaglio, per essersi avvalsa, a tal fine, della ricorrente, quale vettore operativo o di fatto». Nei rapporti interni tra quest'ultimo e la compagnia aerea, invece, la ricorrente, ove ritenuta unica responsabile o corresponsabile dell'inadempimento, avrebbe potuto liberare il vettore contrattuale da quanto corrisposto alla viaggiatrice a titolo di risarcimento del danno. In definitiva, la compagnia non avrebbe dovuto essere estromessa dal processo e la chiamata del vettore operativo avrebbe dovuto essere qualificata come chiamata in garanzia impropria. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la decisione impugnata, rinviando la causa al Giudice del grado precedente in diversa composizione. 

 

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