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Aziende: Circolare Inps su incentivi assunzione lavoratori in mobilità

L´art. 1, co. 114, della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) ha disposto che "Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell´articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro".
La citata previsione ha la finalità di gestire i profili contributivi connessi alla mancata proroga delle disposizioni relative alla cosiddetta "piccola mobilità".
Va ricordato, infatti, che per l´anno 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono, per i lavoratori oggetto di licenziamento individuale, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità ai sensi dell´articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, né gli incentivi inerenti al loro reimpiego (cosiddetta "piccola mobilità").
In ragione della mancata proroga delle suddette norme, l´I.N.P.S. in via cautelare, ha ritenuto anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013, con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale (vedi circ. 150/2013).
Con la Circolare in commento, l´Istituto ha fornito le istruzioni per la gestione di tale agevolazione.
Circolare allegata

 

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