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Avvocato distrattario: anche il proprio cliente è tenuto a pagare i compensi maturati

Avvocato distrattario: anche il proprio cliente è tenuto a pagare i compensi maturati

Con l'ordinanza n. 14082 dello scorso 21 maggio in materia di compensi legali, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un avvocato distrattario di vedersi corrispondere dalla propria cliente gli onorari maturati per alcuni incarichi espletati, sebbene, per quegli stessi incarichi, fosse stato già pagato dalla parte soccombente in virtù della distrazione.

Si è difatti specificato che, nel caso di distrazione delle spese, "rimane integra la facoltà del legale non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso – pari ad euro 11.124,00 – per le prestazioni professionali prestate a favore di una cliente. 

Ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Lecce, la cliente proponeva opposizione, eccependo come il professionista, distrattario, avesse ricevuto già il compenso maturato in virtù della somma liquidata dal giudice per la distrazione disposta.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto opposto.

La Corte d'appello di Lecce, accolta l'impugnazione del legale, condannava la cliente al pagamento della somma di Euro 3.213,70, oltre accessori.

La cliente proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo l'omesso esame di fatti decisivi, quali l'eccessività del preteso ammontare, nonché la preclusione derivante dall'avere il legale distrattario accettato senza condizioni quanto liquidato dal giudice a titolo di distrazione.

La Cassazione non condivide le doglianze sollevate dal ricorrente.

La Corte ricorda che, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. 

Ne deriva che il legale conserva la piena facoltà non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.

Con specifico riferimento al caso di specie, la pronuncia impugnata correttamente si è attenuta a tali principi, riconoscendo al professionista, oltre a quanto ricevuto dalla parte soccombente in virtù della distrazione, anche la parte del credito eccedente la somma liquidata dal giudice per la distrazione disposta.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. 

 

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