Ieri il Consiglio nazionale forense e la Conferenza dei direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche hanno siglato la
convenzione quadro che attua la riforma forense del 2012 (la legge 247/2012) e il decreto del ministero della Giustizia n.70 del 17 marzo 2016 disciplinando le modalità di svolgimento di questo tirocinio anticipato che prevede almeno 12 ore a settimana presso lo studio.
Praticantati che potranno comunque scattare solo dopo che gli ordini territoriali avranno stipulato nei prossimi mesi apposite convenzioni con le università locali in base alla convenzione quadro.
Per l´ammissione all´anticipo di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente dovrà essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea (non più anche con il 27 di media come dalle prime bozze), avendo già ottenuto il riconoscimento dei crediti in diritto privato, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell´Unione europea.
Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi (il praticante non è esentato dall´obbligo di frequenza dei corsi)?- su questo punto ci sarà l´aiuto e la vigilanza del tutor accademico - e l´effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana. L´avvocato dal canto suo garantirà «l´effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando - recita la convenzione - il suo coinvolgimento nell´assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie». Con il numero delle udienze che potrà essere ridotto dalle 20 previste nel semestre a dodici. Il testo della convenzione prevede anche un altro paletto:?nei casi in cui il praticante non consegua la laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso potrà chiedere di sospendere il tirocinio (che in tutto dura 18 mesi)?per un periodo di sei mesi, superato il quale, «se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti ». Al termine del semestre lo studente dovrà redigere una relazione finale, siglata anche dall´avvocato e dal tutor accademico, da depositare presso il Consiglio dell´Ordine. Che rilascerà, sulla base delle verifiche, un attestato di tirocinio semestrale.
L´attuazione di questo tassello della formazione dei futuri avvocati è un primo passo verso il riordino del ciclo unico in giurisprudenza sempre più necessario vista l´emorragia di iscritti (-35%?in quattro anni). «Si auspica che queste prime innovazioni - avverte Carla Barbati, presidente del Consiglio universitario nazionale - consentano ora di riaprire il tavolo sul riordino del corso di laurea magistrale, chiudendo un percorso avviato dal Cun nell´aprile 2013 e sfociato nella presentazione da parte delle associazioni scientifiche di area giuridica e della stessa Conferenza dei direttori di Giurisprudenza e di Scienze giuridiche di tre proposte di riforma trasmesse al Miur il 19 gennaio 2015».
Dagli studenti arrivano invece le critiche per il loro mancato coinvolgimento:?«Daremo battaglia in ogni ateneo al momento dell´attuazione della Convenzione , per far sì che tutti i parametri siano rivisti in senso più inclusivo», avverte Elisa Marchetti dell´UDU.
*articolo pubblicato su Sole24Ore (Marzio Bartoloni)