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Avvocati: tra esercizio della professione, difficoltà economiche e assistenza

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La professione dell'avvocato e lo stato di bisogno individuale

La professione dell'avvocato è una professione molto complessa. Essa richiede un lavoro costante e uno spirito di sacrificio che dovrebbero avere un ritorno in termini di soddisfazioni professionali ed economiche.

Purtroppo in un periodo di crisi, come quello che attualmente sta vivendo la professione dell'avvocato, gli ostacoli rendono arduo sia il precorso che il raggiungimento di risultati soddisfacenti.

Non sempre, infatti, l'assiduo lavoro, la preparazione e l'abnegazione sono ben ricompensati tanto che si assiste, sovente, a un calo dei volumi d'affari, non più sufficienti a garantire neanche la copertura delle spese.

Frequentemente può capitare, quindi, che l'avvocato si trovi in gravi difficoltà economiche.

Cosa fare in questi casi?

Nelle ipotesi di cui stiamo discorrendo, è prevista una prestazione assistenziale [1], erogata dalla Cassa forense, a favore del professionista che si trovi in stato di bisogno [2].

Tale prestazione :

  • è diretta a garantire una certa qualità di vita del professionista;
  •  è finalizzata a contenere lo stato di bisogno di quest'ultimo, derivante da un'inadeguatezza, seppur momentanea, del reddito;
  • è espressione dei principi di solidarietà, di uguaglianza e di sostegno di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost.

Requisiti e presupposti per ottenere l'assistenza

I beneficiari di tale tipo di assistenza sono gli avvocati iscritti all'albo, anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa forense, che:

  • a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, vengano a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica;
  • non abbiano, per lo stesso evento, usufruito dell'assistenza di chi versa in stato di bisogno o di altri tipi di prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia o della salute.

La domanda può essere inoltrata alla Cassa forense anche per il tramite del Consiglio dell'Ordine d'appartenenza e deve essere corredata di tutta la documentazione giustificativa.

L'ente previdenziale decide entro 90 giorni decorrenti:

  • dal ricevimento della domanda;
  • dalla data di ricevimento dell'integrazione della domanda nel caso in cui questa fosse risultata incompleta.

La Cassa forense, esaminata la domanda, potrà: 

  • accoglierla, ove sussistono tutti i requisiti. In quest'ipotesi erogherà un importo non superiore al doppio della pensione minima erogata nell'anno precedente. La prestazione assistenziale in questione potrà essere reiterata una sola volta;
  • rigettarla, adducendo idonea motivazione.

La prestazione assistenziale per stato di bisogno individuale nella giurisprudenza

È stato ritenuto che:

  • la Cassa forense ha il potere discrezionale di introdurre o meno il contributo assistenziale per stato di bisogno individuale. Ne consegue che una volta introdotto e una volta stabiliti i requisiti e i presupposti per la sua erogazione, la Cassa dovrà limitarsi a verificare la sussistenza di tali requisiti e presupposti. Essa, infatti, non può richiederne ulteriori se non disciplinati nel suo regolamento interno (Tribunale di Trani, Sez. Lav., 2 maggio 2016);
  • ove sia accertato lo stato di bisogno individuale, la Cassa forense può rifiutarsi di erogare la prestazione assistenziale ove siano insufficienti i fondi destinati a questo tipo di prestazioni. In tali casi, però, l'ente previdenziale in questione deve fornirne la prova, anche con riferimento alla comparazione tra le situazioni dei richiedenti (Tribunale di Trani, Sez. Lav., 2 maggio 2016). In mancanza, il rifiuto sarà illegittimo e contrario alle norme del suo regolamento interno.


Note

[1] Art. 17, Legge n. 141/1992:

«1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno può essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:

a) iscritti alla Cassa;

b) avvocati o procuratori che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 Legge n. 576/1980, come rispettivamente modificati dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti;

c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;

d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e già iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto già mantenuti dal defunto, indicati nell'articolo 433 c.c.

2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno è erogata in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio può deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 16, comma 1, quota che è stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

3. In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non può provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno può essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio stesso. Nei regolamenti di cui all'articolo 20 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati». 

[2] Art 2, coma 1, lett. a) Regolamento Cassa forense per l'assistenza.


 

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