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Avvocati: sino al 15 luglio le domande per chiedere il contributo per l'acquisto strumenti informatici

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Contributo per l'acquisto di strumenti informatici e bando per la relativa assegnazione

Un altro bando straordinario è stato indetto da Cassa forense a sostegno dell'avvocatura soprattutto vista la delicata situazione emergenziale che stiamo vivendo, seppur con toni meno vivaci rispetto all'inizio della pandemia. Si tratta di un bando in linea con le iniziative a favore della generalità degli iscritti e in attuazione del regolamento della Cassa forense per l'erogazione dell'assistenza [1]. Tale bando offre l'opportunità ai professionisti di chiedere un contributo per l'acquisto degli strumenti informatici per lo studio legale ed è reperibile su http://www.cassaforense.it/media/8876/bando-n-iii-2020-strumenti-informatici-1.pdf.

Vediamo di cosa si tratta.

Il contributo erogabile

I contributi erogabili, fino a esaurimento dell'importo complessivo di € 1.500.000,00:

  • consistono nel rimborso di un importo pari al 50% della spesa complessiva documentata, al netto dell'IVA, per l'acquisto di strumenti informatici destinati all'esercizio della professione e sostenuta nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020;
  • non possono essere di importo inferiore a € 300,00 e superiore a € 1.500.,00.

Le spese rimborsabili sono quelle che concernono gli acquisti dei seguenti strumenti informatici: 

  • computer sia fisso che portatile;
  • monitor e tablet;
  • cuffie, auricolari, microfono;
  • web cam;
  • stampante multifunzione;
  • sistema per videoconferenze;
  • programmi antivirus e di gestione per gli studi legali, comprensivi dei relativi applicativi e aggiornamenti;
  • firewall;
  • strumenti per la conservazione e protezione dei dati dello studio.

Requisiti di partecipazione

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, è necessario:

  • essere in regola con l'invio dei Mod. 5 alla Cassa;
  • non aver percepito un rimborso parziale o totale per le medesime causali da parte di altri Enti.

La domanda di partecipazione e la graduatoria

La domanda di partecipazione al bando in questione:

  • va inviata entro le ore 24,00 del 15 luglio 2020, esclusivamente tramite l'apposita procedura online attivata sul sito internet www.cassaforense.it;
  • va corredata di i) autocertificazione del reddito complessivo relativo all'anno 2018 (dichiarazione dei redditi 2019); ii) copia della fattura/e quietanzata/e intestata/e al professionista o allo studio associato/società tra avvocati cui si riferisce l'acquisto eseguito nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020.

«Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione».

Una volta spirato il termine per la presentazione della domanda o per la sua regolarizzazione, la Cassa forense pubblicherà una «graduatoria inversamente proporzionale all'ammontare del reddito complessivo del richiedente relativo all'anno 2018». Qualora sussistano casi di parità di reddito, si darà precedenza agli avvocati con minore età anagrafica e, in ulteriore caso di parità, ai professionisti con una maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa. Nella formazione della graduatoria, si darà priorità ai richiedenti, alla data i pubblicazione del bando, in regola con«il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2019». Coloro che non sono in regola con il pagamento integrale di detti contributi, saranno collocati in una posizione successiva. Sono considerati in regola «anche i richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano richiesto ed ottenuto la rateazione dei contributi minimi dovuti e siano in regola con il pagamento delle rate già scadute per il medesimo periodo».

Note

[1] Art. 14, lett a7, Regolamento per l'erogazione dell'assistenza. 

 

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